L’esonero dei contributi è stato rinnovato dal decreto Ristori per ulteriori 4 settimane per i datori di lavoro che rinunciano alle 6 settimane di cassa integrazione Covid. Con la circolare n.24 dell’11 febbraio 2021 INPS fornisce le istruzioni, ma manca l’autorizzazione della Commissione UE.
L’esonero dei contributi di 4 settimane per chi rinuncia alla cassa integrazione è previsto dal decreto Ristori e INPS con la circolare n.24 dell’11 febbraio fornisce le istruzioni.
Bisogna ricordare tuttavia che, come specifica l’Istituto, non è ancora giunta l’autorizzazione della Commissione europea pertanto è necessario attendere un successivo messaggio di INPS per la fruizione dell’esonero dei contributi del decreto Ristori.
INPS nella nuova circolare riepiloga requisiti, quindi quali datori di lavoro possono accedere alla misura, condizioni e quali contributi sono oggetto dell’esonero previsto dal decreto Ristori n.137/2020 convertito nella legge n.176 del 18 dicembre 2020.
Esonero contributi decreto Ristori per 4 settimane: requisiti
L’esonero dei contributi del decreto Ristori, come ricorda INPS nella circolare, è di 4 settimane ed è riconosciuto ai datori di lavoro che abbiano come requisito primario la rinuncia alle 6 settimane di cassa integrazione previste dal medesimo decreto convertito.
All’articolo 12, commi 14 e 15, il decreto Ristori ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale.
Possono accedere quindi all’esonero contributivo del decreto Ristori di 4 settimane tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo. Il beneficio, specifica INPS, non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione.
L’esonero contributivo del decreto Ristori può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati che abbiano fruito dei trattamenti di integrazione salariale nel mese di giugno 2020 e nel dettaglio:
- soggetti ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane del decreto Agosto n.104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, decorso il periodo autorizzato;
- soggetti appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.
L’esonero contributivo del decreto Ristori non spetta:
- a coloro i quali abbiano fruito esclusivamente dell’esonero previsto dal decreto Agosto;
- a coloro i quali non abbiano fruito dei trattamenti di integrazione salariale del decreto Agosto con sempre ad eccezione dei datori di lavoro appartenenti ai settori identificati dagli allegati 1 e 2 del decreto Ristori.
Anche per il primo punto fanno eccezione:
- i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 (cfr. gli allegati 1 e 2 del decreto Ristori);
- i datori di lavoro che effettuino una rinuncia al residuo dell’esonero richiesto ai sensi del decreto Agosto.
Specifica INPS su questo ultimo aspetto:
“Si rammenta, infine, che come disposto dall’articolo 12, comma 15, del decreto-legge n. 137/2020, i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, possono rinunciare alle frazioni di esonero non ancora godute anche per singoli lavoratori e contestualmente presentare domanda per accedere ai nuovi trattamenti di integrazione salariale.”
INPS specifica che la facoltà di rinunciare all’esonero del decreto Agosto, per accedere alla cassa integrazione del decreto ristori, può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio.
Esonero contributi in alternativa alla cassa integrazione Covid
INPS nella circolare sull’esonero dei contributi del decreto Ristori ricorda il principio alla base della norma ovvero il principio di alternatività con la cassa integrazione, le 6 settimane previste per il periodo di sospensione o riduzione dell’attività che cade nell’arco temporale che va dal 16 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021.
“Le citate ragioni di alternatività dell’esonero rispetto ai trattamenti di integrazione salariale implicano che, qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero in trattazione, non potrà avvalersi, nella medesima unità produttiva, fino al 31 gennaio 2021, di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19.”
INPS specifica che presso il medesimo datore di lavoro si potrà fruire per alcune unità produttive dell’esonero contributivo e per altre unità produttive delle nuove settimane di cassa integrazione Covid.
Esonero contributivo: quanto spetta
Ma quanto spetta di esonero contributivo del decreto Ristori?
Nella circolare INPS evidenzia la cifra dell’esonero contributivo che è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, alle ore di cassa integrazione fruite anche parzialmente nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
“L’importo dell’agevolazione, più specificamente, è pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nel citato mese. L’ammontare dell’esonero così determinato costituisce l’importo massimo riconoscibile ai fini dell’agevolazione.”
L’esonero contributivo è di 4 settimane entro il limite del 31 gennaio 2021.
L’entità dell’esonero contributivo prescinde dal numero di lavoratori per i quali a giugno 2020 si è fruito della cassa integrazione e la quota non potrà essere superiore alla contribuzione datoriale astrattamente dovuta nei mesi di fruizione.
“L’effettivo ammontare dell’esonero sarà pari al minore importo tra la contribuzione datoriale teoricamente dovuta per le ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020 e la contribuzione datoriale dovuta (e sgravabile) nelle mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.”
Sono esclusi dall’esonero dei contributi:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015 e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale;
- contribuzioni concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Condizioni per avere l’esonero contributivo del decreto Ristori
INPS evidenzia nella circolare anche quali sono le condizioni per ottenere l’esonero contributivo del decreto Ristori e in particolare il datore di lavoro deve dimostrare:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il datore di lavoro deve anche attenersi al blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, quindi per motivazioni economiche, previsto per l’emergenza.
Cumulabilità con altri esoneri
Nella circolare INPS specifica i casi di cumulabilità o incumulabilità dell’esonero contributivo del decreto Ristori con altri esoneri.
Il medesimo è cumulabile “con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.”
INPS per esempio evidenzia come l’esonero contributivo del decreto Ristori non sia cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
L’esonero come abbiamo visto è fruibile solo in alternativa alla cassa integrazione, pertanto il datore di lavoro non può chiedere l’esonero dei contributi e trattamento d’integrazione salariale nella medesima unità produttiva.
“Al contrario, le previsioni normative non precludono la possibilità di presentare domanda, in concomitanza o contestualmente alla richiesta di agevolazione contributiva in trattazione, per ammortizzatori sociali ordinari, diversi dalle causali COVID-19.”
Rimandiamo di seguito per approfondire al testo completo della circolare di INPS sull’esonero contributivo del decreto Ristori.
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