Cassa integrazione, si cambia: più settimane con nuove domande e novità pagamenti. Istruzioni INPS

Teresa Maddonni

29 Marzo 2021 - 11:55

Cassa integrazione: si cambia dal momento che rispetto alle precedenti disposizioni le settimane del dl Sostegni si aggiungono a quelle della Legge di Bilancio fino a un totale di 40 anche per periodi già autorizzati. Novità anche per i pagamenti come ricorda INPS nel messaggio del 26 marzo.

Cassa integrazione, si cambia: più settimane con nuove domande e novità pagamenti. Istruzioni INPS

Cassa integrazione: si cambia e così saranno di più le settimane con le nuove domande con una nuova causale introdotta grazie al dl Sostegni.

Novità anche sui pagamenti come comunica INPS con il messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021 e con il quale fornisce le prime indicazioni, in attesa della circolare, sulla cassa integrazione del decreto Sostegni in vigore dal 23 marzo 2021.

La nuova disciplina prevede 28 settimane per la cassa integrazione in deroga e assegno ordinario dal 1° aprile, e 13 settimane per la CIGO. INPS rammenta nel suo messaggio anche quali sono i termini decadenziali per l’invio delle domande della nuova cassa integrazione. Vediamolo nel dettaglio.

Cassa integrazione: più settimane con le nuove domande

Cassa integrazione: più settimane con le nuove domande secondo quanto riporta INPS nel messaggio del 26 marzo che spiega in modo chiaro le nuove disposizioni normative del decreto Sostegni.

Ricordiamo infatti che il decreto n.41 del 22 marzo introduce:

  • 28 settimane di cassa integrazione in deroga e assegno ordinario per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nel periodo che va dal 1° aprile al 31 dicembre 2021;
  • 13 settimane di cassa integrazione ordinaria nel periodo che va dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Le nuove domande di cassa integrazione prevedono una nuova causale “COVID 19 - DL 41/21-sospensione Cigs”. Ma perché si tratta di più settimane? Lo spiega chiaramente INPS dal momento che il dl Sostegni si differenzia dalle precedenti disposizioni.

Le nuove settimane si aggiungono infatti alle 12 previste della Legge di Bilancio che se per la CIGO possono essere utilizzate fino al 31 marzo, per la cassa in deroga e assegno ordinario invece il periodo si estende fino al 30 giugno. E proprio in merito a questo ultimo punto per le nuove domande riferite alle 28 settimane di cassa integrazione che INPS introduce la novità:

“Considerato che l’impianto normativo declinato dal decreto-legge n. 41/2021 non prevede l’imputazione alle nuove 28 settimane dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della richiamata legge n. 178/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021, ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti (28 settimane) deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente.”

I datori di lavoro quindi hanno a disposizione complessivamente dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 a 40 settimane di cassa integrazione. Specifica ancora INPS nel messaggio:

“Va tuttavia evidenziato che il periodo di 12 settimane previsto dall’articolo 1, comma 300, della legge di bilancio 2021, deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.”

Lo stesso discorso vale per le 120 giornate di cassa integrazione operai agricoli CISOA per il periodo 1° aprile-31 dicembre 2021 che si aggiungono alle 90 della Legge di Bilancio 2021 per il periodo 1° gennaio-30 giugno.

Per quanto riguarda la domanda di cassa integrazione con la nuova causale INPS specifica nel messaggio del 26 marzo che per le aziende delle province autonome di Trento e Bolzano ci sono causali specifiche:

  • “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Trento”;
  • “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Bolzano”.

Per le aziende in cassa integrazione straordinaria che sospendono il programma per l’emergenza Covid possono accedere alla CIGO per le 13 settimane del decreto sostegni “a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria” e la domanda dovrà essere inoltrata con la causale “COVID 19 - DL 41/21-sospensione Cigs”.

Ricordiamo che le nuove settimane di cassa integrazione sono totalmente gratuite.

Cassa integrazione: a chi spettano le nuove settimane e scadenza

Le nuove settimane di cassa integrazione del decreto n.41/2021 spettano, sia quella in deroga, ordinaria e assegno ordinario, anche ai datori di lavoro che non hanno presentato domanda per quelle previste dalle precedenti disposizioni.

Le nuove settimane di cassa integrazione trovano inoltre applicazione per i lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni ovvero al 23 marzo 2021.

INPS fornisce indicazioni specifiche anche sulla scadenza per l’invio delle domande di cassa integrazione secondo i termini decadenziali fissati dal decreto.

Il termine, come prevede il decreto Sostegni, è sempre la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, ma che in sede di prima applicazione della norma diventa la fine del mese successivo a quello in cui è entrato in vigore il decreto.

Specifica tuttavia INPS che per i periodi iniziati il 1° aprile la scadenza prima è quella del 31 maggio. Scrive l’Istituto nel messaggio:

“Atteso che detta previsione non concretizza una situazione di miglior favore per le aziende, il termine di trasmissione resta regolato dalla disciplina a regime anche per le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021. Conseguentemente, le relative istanze di accesso ai trattamenti potranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.”

Sempre INPS ricorda nel messaggio che in caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo della cassa integrazione entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o anche entro 30 giorni dalla notifica della PEC con l’autorizzazione se questo ultimo termine risulta più favorevole per l’azienda.

“Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.”

Cassa integrazione: novità pagamenti

Ed ecco che per la cassa integrazione INPS rammenta anche quelle che sono le novità sui pagamenti previsti dal decreto Sostegni volti anche a velocizzare la liquidazione delle prestazioni.

INPS ricorda nel messaggio che resta invariata la possibilità per l’azienda di anticipare il pagamento della cassa integrazione e recuperare poi a conguaglio.

Non solo, il datore di lavoro può anche richiedere il pagamento diretto da parte di INPS senza dover produrre la documentazione, oltre all’anticipo del 40% da parte dell’Istituto introdotto lo scorso anno.

Il sistema del pagamento a conguaglio da parte di INPS viene esteso a tutti i trattamenti di cassa integrazione relativi all’emergenza Covid compresa quindi la CIG in deroga, precedentemente era solo per la CIGD delle aziende plurilocalizzate. Chiarisce INPS:

“Quindi, con riguardo alle settimane di sospensione o riduzione delle attività lavorative relative ai trattamenti di cassa integrazione in deroga connessi all’emergenza da COVID–19 decorrenti dal 1° aprile 2021, i datori di lavoro interessati potranno avvalersi del sistema del conguaglio in alternativa a quello del pagamento diretto.”

Tra le novità per il pagamento della cassa integrazione con le nuove settimane del dl Sostegni riguarda il nuovo flusso Uniemens-CIG.

La trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta della cassa integrazione da parte dell’INPS o per il saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il nuovo flusso telematico che sostituisce il modello Sr41.

Ricorda INPS:

“I contenuti della modifica normativa e le conseguenti indicazioni operative, che consentano la gestione informatica del nuovo flusso, saranno illustrati con apposita circolare di prossima pubblicazione.”

Per maggiori dettagli occorrerà quindi attendere nuove indicazioni dall’Istituto, intanto rimandiamo al messaggio completo di INPS con le prime informazioni sulla cassa integrazione Covid del dl Sostegni.

Messaggio numero 1297 del 26-03-2021.pdf
Cassa integrazione: prime indicazioni sulla gestione delle domande di CIG (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

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