Cassa integrazione, “tassa Covid” nel modello 730/2021: chi deve pagare di più

Anna Maria D’Andrea

10/08/2021

Cassa integrazione, la beffa delle tasse nel modello 730/2021: per chi ha ricevuto due certificazioni uniche, è tempo di pagare il conguaglio IRPEF.

Cassa integrazione, “tassa Covid” nel modello 730/2021: chi deve pagare di più

Cassa integrazione, il modello 730/2021 presenta il conto e quella che molti lavoratori si troveranno a pagare assume tutti i contorni di una tassa Covid.

Non si tratta di un nuovo prelievo fiscale introdotto in considerazione della situazione emergenziale, ma dell’effetto delle operazioni di conguaglio sui redditi complessivamente percepiti.

Per chi ha ricevuto due certificazioni uniche, una dal proprio datore di lavoro e l’altra dall’INPS in relazione ai periodi di cassa integrazione, il rischio che dal modello 730/2021 emerga un debito IRPEF è più che concreto.

Cassa integrazione, “tassa Covid” nel modello 730/2021: chi deve pagare di più

Per i lavoratori che nel corso dell’anno percepiscono due o più redditi è con il modello 730/2021 che viene calcolato l’effettivo importo dell’IRPEF dovuta, sulla base della totalità delle somme percepite nel corso dell’anno.

Il motivo è presto detto: i datori di lavoro applicano le ritenute IRPEF, così come bonus e detrazioni fiscali, sulla base esclusivamente della retribuzione annua che erogheranno al lavoratore. Non si considerano, nella generalità dei casi, anche i redditi corrisposti da altri sostituti d’imposta.

Un meccanismo che non lascia fuori neppure i lavoratori in cassa integrazione nel 2020, l’anno dell’emergenza Covid-19.

Per chi ha ricevuto il pagamento della CIG direttamente dall’INPS, con il modello 730/2021 sarà quindi determinato l’importo effettivo dell’IRPEF dovuta all’Erario. La presentazione della dichiarazione dei redditi è tra l’altro obbligatoria.

Chi si troverà a pagare di più? Per capirlo è necessario tenere presenti le regole per il calcolo delle imposte sui redditi da lavoro.

Cassa integrazione, calcolo delle tasse nel modello 730/2021: così si determina l’IRPEF

L’IRPEF si calcola sulla base di cinque aliquote, applicate ad altrettanti scaglioni di reddito. La più bassa è del 23%, e si arriva fino al 43% per i redditi superiori a 75.000 euro.

Alle somme erogate a titolo di cassa integrazione Covid-19 l’INPS applica la ritenuta del 23%, quella più bassa.

Se con il modello 730/2021 si sono dichiarati redditi di importo superiore a 15.000 euro, ossia eccedenti il primo scaglione, sull’importo eccedente sarà necessario applicare l’aliquota successiva, pari al 27%. Se il totale dei redditi percepiti supera invece la soglia dei 28.000 euro, si applica l’aliquota del 38%.

Ecco la tabella di scaglioni e aliquote IRPEF 2021:

Scaglioni IRPEF 2021RedditoAliquote IRPEF 2021
1° scaglione 0-15 mila euro 23%
2° scaglione 15.001 euro-28 mila euro 27%
3° scaglione 28.001 euro-55 mila euro 38%
4° scaglione 55.001 euro-75 mila euro 41%
5° scaglione oltre 75 mila euro 43%

Al calcolo finale dell’IRPEF dovuta concorrono inoltre le detrazioni fiscali spettanti e, anche in tal caso, con il modello 730/2021 è effettuato il ricalcolo della somma attribuita tenuto conto della totalità dei redditi percepiti.

Sono queste le regole alla base della “tassa Covid” per i lavoratori che hanno percepito la cassa integrazione da parte dell’INPS.

Bisogna inoltre tener conto anche della casistica inversa: se le ritenute applicate dal datore di lavoro e dall’INPS dovessero risultare superiori all’importo effettivamente dovuto tenuto conto del reddito percepito, dal modello 730/2021 emergerà un credito IRPEF, ossia un rimborso fiscale.

Cassa integrazione, il modello 730/2021 salva il bonus IRPEF

Non dovrà restituire il bonus IRPEF il lavoratore incapiente causa Covid.

Se da un lato bisognerà fare i conti con il ricalcolo delle tasse, dall’altro chi ha percepito redditi inferiori alla soglia di 8.174 euro non dovrà rinunciare al bonus di 80 e 100 euro erogato nel corso del 2020.

Il meccanismo di restituzione del bonus Renzi lascia fuori gli incapienti per effetto della collocazione in cassa integrazione Covid-19.

Si tratta dell’effetto della clausola di salvaguardia introdotta dal decreto Rilancio esclusivamente per il 2020, con il fine di tutelare i lavoratori danneggiati dall’emergenza.

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