Cassazione: è reato mantenere solo i figli nati dalla nuova relazione. La sentenza

Isabella Policarpio

18 Marzo 2019 - 17:04

La Cassazione ha condannato un padre che manteneva solo i figli nati dalla nuova relazione, adducendo come motivo la mancanza di risorse economiche. I dettagli.

 Cassazione: è reato mantenere solo i figli nati dalla nuova relazione. La sentenza

Il genitore che mantiene solo i figli nati dalla nuova relazione commette il delitto ex articolo 570 del Codice Penale, ovvero la violazione degli obblighi di assistenza familiare, che tutela i rapporti interpersonali decorrenti in famiglia, anche in presenza di più contesti familiari.

Nel caso che andremo a vedere, la Corte di Cassazione ha confermato la pena decisa in Appello ad un padre che aveva omesso di provvedere ai mezzi di sussistenza dell’ex moglie e della prole avuta con lei. L’uomo aveva provato ad addurre a motivo della disparità di trattamento tra i figli la messa in liquidazione della società per la quale lavorava, ma la Cassazione ha respinto tutte le argomentazioni, sia perché l’indigenza non era stata provata sia perché, indipendentemente dalle condizioni economiche, l’uomo aveva posto in essere un comportamento discriminatorio nei confronti dei figli nati dal primo matrimonio.

Il caso di specie: l’obbligo al mantenimento di tutti i figli minori

Con la sentenza n. 11161 del 20 febbraio 2019 (in allegato) la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla differenza di trattamento di un padre tra i figli nati dalla nuova relazione e quelli avuti dal vecchio matrimonio.

In particolare, gli ermellini hanno confermato la condanna decisa dalla Corte d’Appello, ex articolo 570 del Codice Penale, per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Pertanto il ricorso del padre è stato annullato senza rinvio solo nella parte in cui il giudice aveva stabilito il termine dal quale far iniziare il pagamento della provvisionale.

Dunque, i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno condannato il padre al versamento dell’assegno di mantenimento nei confronti della moglie e dei figli minorenni, come era stato stabilito in sede di separazione. L’uomo, infatti, dopo la nascita di altri figli da una nuova partner, si era completamente disinteressato di quelli avuti dal precedente matrimonio, privandoli dei mezzi di sussistenza.

Nella sentenza in esame, gli ermellini hanno sottolineato che lo stato di bisogno dei figli minori si presume e che la dimostrazione del fatto che vi provveda l’altro genitore non esonera il padre a disinteressarsi della prole e a non adempiere agli obblighi di mantenimento, richiamando la sentenza n. 27051 del 2008.

Il padre, in ottemperanza all’articolo 570 comma 2, è stato quindi condannato al provvedere sia ai mezzi di sussistenza primari che a soddisfare le altre esigenze della vita quotidiana dei figli, come l’abbigliamento, i mezzi di trasporto, le spese sportive, ecc.

Condannato il padre che mantiene solo i figli nati dalla nuova relazione

Nella sentenza in esame, i giudici della Corte di Cassazione spiegano che gli obblighi di assistenza familiare possono essere derogati solo in caso di assoluta e comprovata condizione di impossibilità economica e per incolpevole indisponibilità di risorse del genitore.

Quindi, nel caso di specie, per ottenere l’esclusione dall’obbligo, l’imputato avrebbe dovuto allegare delle prove a sostegno della situazione di indisponibilità economica, cosa che, invece, non ha fatto. La Corte di Cassazione non ha ritenuto sufficiente il richiamo del padre alla messa in liquidazione della società nella quale lavorava anche perché ai figli nati dalla recente relazione l’uomo non aveva mai fatto mancare i mezzi per la sussistenza. Ergo, secondo gli ermellini, non si tratta di un comportamento dovuto dalla situazione economica in concreto ma, piuttosto, da una disparità di trattamento.

Corte di Cassazione, VI sezione penale, sentenza n. 11161/2019
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