Certificato di agibilità eliminato, ecco da cosa sarà sostituito

Simone Micocci

16 Maggio 2017 - 10:59

Edilizia, addio al certificato di agibilità: sarà sostituito dalla nuova segnalazione certificata. Ecco chi e quando si deve presentare la segnalazione per dichiarare l’agibilità di un edificio.

Certificato di agibilità eliminato, ecco da cosa sarà sostituito

Certificato di agibilità, importanti novità: d’ora in avanti sarà direttamente il professionista abilitato ad autodichiarare l’agibilità di un edificio.

Questa è una delle novità introdotte con i decreti attuativi sulla Scia Unica e sulla ricognizione dei procedimenti amministrativi, dopo il raggiungimento dell’accordo tra Governo, Regioni e Province autonome.

Ricordiamo che con la semplificazione è stata introdotta una modulistica unica per tutta Italia, sia per la Scia che per la Cila; adesso le Regioni avranno tempo fino al 30 giugno per adeguarsi alla nuova normativa.

Per un approfondimento sulla nuova modulistica unica per Scia e Cila potete consultare la nostra guida di approfondimento, mentre di seguito andremo ad affrontare il tema legato all’eliminazione, o meglio alla sostituzione, del certificato di agibilità con la nuova segnalazione certificata.

Addio certificato di agibilità, cosa cambia?

Fino ad oggi, per la richiesta del certificato di agibilità, il documento che attesta la sussistenza delle condizioni di salubrità ed igiene di un immobile, bisognava presentare la documentazione al Comune, il quale valutata l’agibilità dell’immobile rilasciava il certificato.

La documentazione doveva riguardare la situazione impiantistica, strutturale e catastale dell’immobile.

Solitamente la documentazione richiesta varia a seconda del Comune, ma in linea generale non possono mancare i certificati indicati dal Testo Unico, quali:

  • ricevuta per l’avvenuta richiesta di accatastamento;
  • dichiarazione di conformità dell’opera, dell’avvenuta prosciugatura dei muri, e della salubrità degli ambienti;
  • conformità degli impianti installati;
  • collaudo statico delle strutture;
  • conformità dell’opera riguardo al superamento delle barriere architettoniche.

Verificata la conformità dell’immobile con gli standard di sicurezza e igiene, il Comune rilasciava il certificato di agibilità.

Questo però è quello che accadeva prima dell’entrata in vigore della nuova normativa alla quale le Regioni dovranno uniformarsi entro il prossimo 30 giugno.

D’ora in avanti, infatti, il certificato sarà sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità. Ciò significa che sarà direttamente il professionista abilitato, e non più il Comune, ad autodichiarare l’agibilità di un immobile compilando un modulo standard che sarà messo a disposizione dell’amministrazione comunale.

Chi può presentare la segnalazione di certificata agibilità?

A questo punto è bene specificare quali sono i soggetti autorizzati ad autodichiarare la conformità dell’immobile agli standard di igiene e sicurezza. Come stabilito dal decreto, può presentare la segnalazione di certificata agibilità:

  • colui al quale è stato rilasciato il permesso a costruire;
  • chi ha presentato la SCIA;
  • direttore dei lavori;
  • qualsiasi altro professionista incaricato della verifica di sussistenza delle condizioni di agibilità dell’immobile.

Nessun cambiamento invece per i termini entro il quale presentare la certificazione che attesta l’agibilità dell’edificio. Anche la segnalazione certificata di agibilità, come il certificato, va presentata entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori.

Chi non rispetta l’obbligo è soggetto ad una sanzione amministrativa che va dai 77€ ai 464€.

Segnalazione di certificata agibilità: documenti e quando è necessaria

Non ci sono variazioni neppure per la lista degli edifici per la quale è richiesta l’agibilità. La segnalazione di certificata agibilità, quindi, è necessaria per:

  • le nuove costruzioni;
  • per gli interventi, sia parziali che totali, di ricostruzione o sopraelevazione;
  • tutti gli interventi su edifici già presenti che influiscono sulle condizioni di sicurezza, salubrità e igiene pre-esistenti.

Riguardo alla documentazione da allegare all’autodichiarazione del professionista abilitato, la normativa prevede che oltre alla segnalazione di certificata agibilità bisogna presentare:

  • certificato di collaudo statico (sostituibile per gli interventi minori con la dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dal direttore dei lavori);
  • dichiarazione di conformità degli impianti installati negli edifici, rilasciata dall’impresa installatrice;
  • dichiarazione di conformità delle opere realizzate nel rispetto della normativa vigente sul superamento delle barriere architettoniche;
  • estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.

Queste le novità principali di una delle novità più importanti contenute nel decreto Scia 2, con il quale ricordiamo oltre al nuovo modulo per la segnalazione di certificata agibilità è stata introdotta la modulistica unica per Scia e Cila.

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