Chi paga le spese processuali?

Isabella Policarpio

24/09/2019

Chi paga le spese processuali e quelle legali? Vediamo come vengono ripartite le spese tra le parti in causa.

Chi paga le spese processuali?

Chi pagare le spese processuali? E quelle legali?

Ricorrere alla giustizia ha un costo: sia quello dell’avvocato scelto dalle parti - le spese legali -, sia quello legato alle spese amministrative come marche da bollo e contributi unificati - le spese processuali -.

Chi aziona per primo la macchina giudiziaria è tenuto a pagare le spese processuali, quelle legali invece, sono rimesse alle singole parti in quanto la scelta dell’avvocato è discrezionale ed il suo costo dipende anche dal prestigio dello studio cui si sceglie di rivolgersi.

Tuttavia, sia per le spese legali che processuali, vale il principio della soccombenza: vale a dire che chi perde in giudizio sarà condannato dal giudice a pagare tutte le spese e a rimborsare le quelle anticipate dalla controparte.

Spese legali e spese processuali: cosa sono?

Prima di entrare nel vivo della questione, è opportuno fissare la differenza tra spese legali e spese processuali. Le prime sono gli oneri da pagare all’avvocato che la parte sceglie per la propria difesa in giudizio; le seconde, invece, sono le spese di giudizio, ovvero i costi legati alla messa in moto della macchina giudiziaria.

Le spese legali sono pattuite tra cliente ed avvocato e variano in base alla complessità del caso e al prestigio dello studio legale al quale ci si rivolge. Quando manca l’accordo, le tariffe si basano su parametri stabiliti dalla legge e aggiornati di anno in anno. Inoltre chi rientra in determinati limiti reddituali. può beneficiare del gratuito patrocinio a spese dello Stato; vale a dire che l’avvocato sarà comunque pagato, come suo diritto, ma dallo Stato e non dal cliente. (Qui i limiti reddituali per il gratuito patrocinio).

Per quanto riguarda le spese processuali, invece, queste sono fissate in via definitiva dalla Stato. Nelle spese processuali rientrano: le marche da bollo obbligatorie, i contributi unificati e le spese per le notifiche degli atti.

Detto in due parole, le spese legali sono private (poiché dipendono in parte dalla scelta del cliente), le spese processuali sono pubbliche e fisse.
Vediamo ora a chi spetta il pagamento e quali sono, se ci sono, i motivi di esclusione.

Forse ti può interessare anche: Spese legali, sono deducibili nel 730?

Chi paga le spese legali?

Dunque, la parte che è tenuta a pagare le spese processuali è quella che vuole azionare il processo. Se poi il giudizio si dovesse concludere con la soccombenza dell’altra parte, si acquista il diritto al rimborso delle spese.

In altre parole chi fa la prima mossa paga.

Quando non si pagano?

Il pagamento delle spese legali è escluso in due ipotesi: in caso ottenimento del gratuito patrocinio e in attuazione del principio della soccombenza. Vediamoli.

Come anticipato, il gratuito patrocinio permette anche chi non ha grandi disponibilità economiche di avere accesso alla giustizia: praticamente lo Stato paga la parcella dell’avvocato al posto del cliente. Occorre però dimostrare di avere un reddito annuo inferiore a 11.493,82 euro.

Secondo il principio della soccombenza, invece, sia le spese legali che le spese processuali sono a carico della parte che risulta soccombente in giudizio, anche se è quella che non ha azionato il processo.

Ovviamente le parti dovranno anticipare le spese fino al momento della sentenza definitiva. Poi, al momento dell’emanazione della sentenza, il giudice stabilisce a chi spetta il pagamento delle spese, anche quelle sostenute dalla controparte.

In poche parole, chi perde paga.

Casi di esclusione del rimborso spese

Il rimborso delle spese legali da parte dello Stato è escluso, anche in caso di ragione, quando la parte vincitrice in giudizio rifiuta l’offerta economica proposta dalla controparte. Spieghiamo meglio con un esempio: se la parte ha rifiutato una somma pari a 1.000 euro per chiudere la controversia ma, alla fine del processo, il giudice condanna la controparte al pagamento di una somma uguale o inferiore a 1.000 euro, non si ha diritto ad alcun rimborso.

Questo perché, con il suo rifiuto, la parte vittoriosa ha provocato l’inutile continuazione del processo, appesantendo il carico giudiziario.

Argomenti

Iscriviti a Money.it