L’amministratore di sostegno è colui che svolge gli atti amministrativi ordinari e straordinari per conto di persone con disabilità fisica o psichica. È gratuito? Se no, chi paga e quanto costa?
Chi deve pagare l’amministratore di sostegno e quanto? È vero che l’amministrazione di sostegno si presume gratuita, in quanto mossa da fini solidaristici e non di lucro, tuttavia è vero anche che a particolari condizioni l’amministratore ha diritto ad un indennizzo.
Non si tratta di un vero e proprio compenso, ma di una somma simbolica che viene stabilita dal giudice in base a diversi parametri che andremo a spiegare, tra questi la complessità delle mansioni e le condizioni economiche di amministratore e beneficiario.
A pagare è la persona amministrata: il giudice infatti può stabilire la quota che l’amministratore di sostegno potrà direttamente prelevare dal suo contro corrente. Ecco tutta la disciplina.
CHI PAGA L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E QUANTO
Amministratore di sostegno: la regola generale è la gratuità
Non è affatto banale chiedersi quanto costi e chi debba pagare l’amministratore di sostegno, dato che la sua attività può rivelarsi molto delicata e di grande responsabilità. Amministrare gli affari altrui non è cosa da poco, anzi, proprio per la delicatezza dell’incarico, si tende a nominare amministratore un componente stretto della famiglia della persona disabile.
Qui chi è, cosa fa, nomina e revoca dell’amministratore di sostegno
Ai sensi dell’articolo 379 del Codice civile, l’incarico dell’amministratore si presume gratuito, anche perché come abbiamo anticipato spesso viene svolto dai familiari, come il coniuge, un genitore o un figlio.
Può accadere però che sia necessario nominare una persona al di fuori del nucleo familiare (vedi chi può fare l’amministratore di sostegno) ma anche in questo caso l’incarico si presume gratuito e a fini solidaristici.
Amministratore di sostegno: l’equo indennizzo
Nonostante la gratuità, se l’incarico si rivela particolarmente impegnativo sarebbe un’ingiustizia non riconoscere all’amministratore proprio nulla: per questo la legge ha stabilito che si possa erogare un “equo indennizzo” cioè una somma di denaro che compensi in quale modo l’impegno necessario ma che non sia tale da poter essere considerata come una retribuzione o uno stipendio.
Chi e come stabilisce l’equo indennizzo? Questo viene deciso dal giudice tutelare sulla base di due parametri:
- il patrimonio del beneficiario e dell’amministratore;
- la difficoltà e la frequenza dell’intervento dell’amministratore di sostegno.
Da questo si evince che se il beneficiario è nullatenente o quasi l’istituto sarà sicuramente gratuito.
Spetta alla persona designata come amministratore di sostegno chiedere l’indennità al giudice depositando un’istanza apposita insieme al rendiconto annuale.
Amministrazione di sostegno: il rendiconto annuale
Chi ricopre l’incarico di amministratore di sostegno deve presentare la rendicontazione al Giudice tutelare entro un anno dalla nomina, a partire dal giorno del giuramento.
Il modulo da compilare è disponibile presso gli uffici del Giudice tutelare e deve contenere:
- dati anagrafici di amministratore e beneficiario;
- allegazione dell’estratto bancario o postale da cui risultano le spese effettuate;
- allegazione dei documenti che giustificano le spese, quindi ricevute, fatture, e così via.
Il rimborso spese
Le procedure amministrative sia ordinarie che straordinarie hanno dei costi, ad esempio i diritti di segreteria e le marche da bollo le quali dovranno essere anticipate dall’amministratore di sostegno. Infatti, a prescindere dalla liquidazione dell’equo indennizzo, all’amministratore vanno sempre rimborsate le spese sostenute in prima persona.
Tali spese dovranno essere indicate e giustificate nel rendiconto annuale.
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