Il potere di sciogliere anticipatamente le Camere spetta al Presidente della Repubblica. Ciò avviene quando è necessario tornare al voto e formare una nuova maggioranza. Ecco cosa dice la Costituzione.
Chi può sciogliere le Camere e quando è necessario?
Come certamente saprai, il Parlamento è formato da due Camere, una dei Deputati e l’altra dei Senatori, che, dopo le elezioni politiche, restano in carica per 5 anni, il tempo di una legislatura.
Tuttavia, può accadere che si vengano a creare delle circostanze in cui sia impossibile attendere la fine del mandato, a causa, per esempio, di una crisi di Governo e altre motivazioni politiche che richiedono le elezioni anticipate e, quindi, la formazione di un nuovo Parlamento e di un nuovo Esecutivo.
Il potere di sciogliere le Camere spetta unicamente al Presidente della Repubblica. Naturalmente non si tratta di una scelta arbitraria, ma frutto di un dibattito che coinvolge tutti i poteri dello Stato.
Unico limite alla facoltà di sciogliere le Camere è il c.d. “semestre bianco”, ovvero negli ultimi 6 mesi di mandato del Presidente della Repubblica la Costituzione impone il divieto di scioglimento anticipato.
Chi e quando può sciogliere le Camere: l’articolo 88 della Costituzione
Per rispondere alla nostra domanda iniziale bisogna prendere come riferimento l’articolo 88 della Costituzione. Qui viene sancito che il potere di sciogliere anticipatamente le Camere spetta unicamente al Presidente della Repubblica.
Si tratta di una circostanza eccezionale e funzionale all’indizione di nuove elezioni, prima della scadenza del mandato, ovvero 5 anni dall’insediamento in Parlamento. Unico vincolo imposto al Presidente della Repubblica, come approfondiremo più avanti, è quello di non deliberare lo scioglimento negli ultimi 6 mesi del suo mandato.
Anche se l’articolo 88 fa riferimento solo alla carica del Presidente della Repubblica, in realtà non si tratta di un potere che esercita da solo: infatti, prima di procedere, occorre che tutti i poteri dello Stato siano d’accordo sull’impossibilità di assicurare al Paese una maggioranza stabile che sia in grado di governare. Se tutti i tentativi di pacificare le forze politiche falliscono, allora non resta che sciogliere le Camere, andare alle urne e sperare in un Parlamento più stabile.
In genere lo scioglimento anticipato delle Camere avviene in situazioni sociali e politiche di eccezionale gravità; caso emblematico è la crisi di Governo dovuta alla perdita del rapporto di fiducia con il Parlamento dopo il voto di sfiducia.
“Semestre bianco”: restrizione al potere di scioglimento delle Camere
Come abbiamo anticipato, il potere del Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere non è assoluto. Infatti, l’articolo 88, comma 2, stabilisce che lo scioglimento delle Camere non sia permesso durante gli ultimi 6 mesi di mandato del Capo dello Stato, a meno che non coincidano, in tutto o in parte, con gli ultimi mesi della legislatura.
Questo periodo viene comunemente chiamato “semestre bianco” e serve ad scongiurare il pericolo che il Presidente della Repubblica possa sciogliere le Camere con il fine di dilazionare la propria carica o per eliminare un Parlamento ostile ad una possibile rielezione.
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