Sta per cambiare la normativa che regola l’assegnazione del cognome: stop agli automatismi, saranno i genitori a decidere. Ecco come funziona oggi l’assegnazione del cognome della madre al figlio.
Oggi la madre può mettere il proprio cognome al figlio solamente in determinate circostanze. Tuttavia, presto potrebbe essere una libera scelta dei genitori decidere quale cognome mettere al figlio in quanto al Senato è in esame una proposta di legge che permetterebbe alle donne di attribuire il loro cognome in qualsiasi circostanza.
Una novità che - se attuata - rappresenta un vero cambiamento rispetto a quanto succede oggi. È vero infatti che si può mettere il cognome della madre al figlio, ma è altrettanto vero che la normativa a riguardo è alquanto articolata.
Solamente in determinate circostanze, infatti, il cognome della madre può essere messo in alternativa a quello del padre. Diversamente, il cognome della madre può essere inserito solamente aggiungendolo a quello del padre, con il figlio che dunque avrà il doppio cognome.
Per fare chiarezza su quando oggi si può mettere il cognome materno al figlio - al netto dunque delle novità in arrivo dal Parlamento - abbiamo deciso di analizzare caso per caso così da rispondere a tutti i vostri dubbi in merito.
Il cognome materno si può aggiungere a quello paterno
In Italia il cognome a un bambino viene assegnato automaticamente al momento della dichiarazione di nascita, quindi con l’iscrizione nel registro comunale dello Stato Civile.
Il nostro ordinamento stabilisce che quando il figlio nasce da una coppia sposata questo prende sempre il cognome del padre. Non è possibile in alcun caso sostituirlo con quello della madre che però può essere aggiunto.
È la Corte Costituzionale - con la sentenza 286/2016 - a riconoscere la possibilità di mettere il doppio cognome al figlio, aggiungendo il cognome materno dopo quello paterno qualora entrambi i genitori siano favorevoli.
In tal caso i genitori - al momento della dichiarazione di nascita - devono manifestare la loro intenzione di mettere il doppio cognome al figlio; se questa condizione viene soddisfatta l’ufficio anagrafe non può rifiutarsi di registrare il bambino con il cognome paterno seguito da quello materno.
Doppio cognome dopo la dichiarazione di nascita
I genitori non possono presentare la richiesta del doppio cognome in un secondo momento; se non si esprime la propria volontà al momento della dichiarazione di nascita, quindi, il cognome materno non potrà più essere aggiunto.
Ciò sarà possibile solo su richiesta del figlio - se maggiorenne - il quale può presentare la domanda di cambio cognome alla Prefettura.
La richiesta deve essere motivata: ad esempio si possono cambiare i cognomi ridicoli e vergognosi, oppure si può chiedere l’aggiunta di un altro cognome per motivi affettivi.
Al momento della richiesta del cambio cognome, quindi, il figlio maggiorenne deve dichiarare di voler aggiungere il cognome della madre al suo per ragioni affettive e sentimentali. Sarà il Prefetto, una volta valutata la fattibilità della richiesta, ad emettere il decreto di autorizzazione per il cambio cognome.
Quando si può mettere solo il cognome della madre?
Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 262 del Codice Civile. Questo stabilisce che il figlio naturale (nato da una coppia non sposata) “assume il cognome del genitore che lo riconosce per primo”.
Quindi, se il riconoscimento avviene contemporaneamente il figlio assume il cognome del padre e se entrambi i genitori ne manifestano l’intenzione anche quello della madre. Invece se il padre non riconosce il figlio questo assume automaticamente il cognome della madre.
Ma cosa succede se il riconoscimento del padre avviene in un secondo momento? In tal caso la decisione spetta al giudice del Tribunale dei Minori che può decidere se lasciare il cognome della madre, oppure se sostituirlo - o aggiungere - con quello del padre.
Cosa cambia con la proposta di legge in esame in Parlamento
Quanto detto sopra verrebbe rivisto completamente nel caso in cui il provvedimento in esame in Parlamento dovesse essere approvato. Nel dettaglio, questo dà ai genitori la possibilità di decidere liberamente quale cognome mettere al figlio. Le opzioni sarebbero tre, quali:
- solamente il cognome del padre;
- solamente il cognome della madre;
- il cognome di entrambi.
Semmai non dovesse esserci accordo tra i genitori il figlio avrà invece il doppio cognome. Tutto in linea con quanto già affermato dalla Corte Costituzionale, la quale già lo scorso anno si espresse in merito ribadendo che il cognome paterno in automatico al figlio “è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”.
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