Come aprire un tabacchi? Guida e aspetti fiscali

Valentina Pennacchio

16 Maggio 2013 - 15:08

Come aprire un tabacchi? Guida e aspetti fiscali

In un momento di forte crisi economica, tra le attività che sembrano non risentire degli effetti negativi e delle flessioni economiche ci sono i tabacchi. Come aprire un tabacchi? Quali sono le regole e gli aspetti fiscali?

FASE 1: quale rivendita aprire?

Al fine di comprendere come aprire un tabacchi è opportuno fare una prima distinzione tra le varie possibilità che si presentano per la vendita di generi di Monopolio:

  • la rivendita ordinaria, che riguarda una tabaccheria “normale”, che espone il il numero della concessione sull’insegna “T”;
  • la rivendita speciale, che è quella ubicata in sedi particolari, quali porti, stazioni, caserme, aeroporti;
  • i patentini, che si trovano nei bar, alberghi, sale gioco;
  • distributori automatici, che vengono installati dal rivenditore nei pressi del locale oggetto di suddetta rivendita.

La rivendita ordinaria

Al fine di ottenere la licenza per una rivendita ordinaria, occorre presentare domanda agli Uffici competenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, che rendono noto due piani semestrali, ogni anno solare, per l’istituzione della suddetta rivendita. Nello specifico: 30 aprile e 31 ottobre. Entro 20 giorni dalla comunicazione sul sito dell’Agenzia è possibile manifestare le proprie richieste.

Nel decidere rispetto al rilascio della licenza l’Agenzia deve tener conto di alcuni criteri:

  • distanza dal più vicino tabacchi. In particolare: non inferiore a 200 m nei Comuni con più di 100.000 abitanti; non inferiore a 250 m nei Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti; non inferiore a 300 m nei Comuni fino a 30.000 abitanti;
  • criterio della produttività;
  • proporzionalità tra residenti e numero delle rivendite (una per ogni 1.500 abitanti a meno che la rivendita ordinaria più vicina si trovi a più di 600 m di distanza).

Un ulteriore criterio riguarda gli aggi, che, in sostanza, sono sono la percentuale che il gestore delle merci/servizi in Monopolio, in questo caso lo Stato che ha il monopolio della vendita delle sigarette, concede a chi ha la licenza, ed è quindi autorizzato, a vendere quegli stessi prodotti/servizi. La quarta parte della somma degli aggi prodotti dalla vendita di tabacchi dalle tre rivendite più vicine a quella che si vuole istituire deve rispettare i seguenti parametri:

  • € 18.885 per i Comuni fino a 30.000 abitanti;
  • € 30.260 per i Comuni tra i 30.001 e 100.000 abitanti;
  • € 37.670 per i Comuni con più di 100.000 abitanti.

La rivendita speciale

La rivendita speciali può essere istituita esclusivamente ove vengano riconosciute esigenze di servizio alle quali non si possa provvedere tramite rivendita ordinaria o patentini, dato che la loro ubicazione è all’interno di strutture non direttamente accessibili dalla via pubblica.

A differenza dei tabacchi a rivendita ordinaria, quelli a rivendita speciale non possono esporre la “T” e se hanno carattere stagionale non possono lavorare più di 8 mesi l’anno. La domanda deve essere presentata sempre all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, territorialmente competente, a cui va allegata una perizia giurata sottoscritta da un professionista iscritto all’Albo dei geometri, ingegneri o architetti.

FASE 2: iscrizione al registro delle imprese

Una volta passata la FASE 1, è possibile procedere all’iscrizione presso il registro delle imprese, chiedendo entro 30 giorni:

  • il rilascio del numero della partita IVA;
  • l’iscrizione nella gestione assicurativa/previdenziale di appartenenza (INPS e INAIL).

Il codice attività IVA è quello relativo al commercio al dettaglio di generi di monopolio - tabaccherie: 47.26.00.

IVA

Ai fini IVA, la vendita di generi di Monopolio è assoggettata all’applicazione dell’imposta in forma “monofase” e l’IVA viene direttamente assolta dall’Amministrazione dei Monopoli in funzione del prezzo di rivendita al pubblico, mentre i giochi e i concorsi (totogol, totocalcio, lotto, superenalotto, lotterei di Stato) sono esenti da IVA. L’esistenza di dette operazioni esenti da IVA può limitare il diritto alla detrazione della stessa IVA assolta sugli acquisti.

La vendita di generi di Monopolio è esonerata dall’emissione dello scontrino fiscale, mentre la vendita di prodotti quali la cancelleria o i profumi (a cui si applica l’aliquota IVA del 21%) richiede l’installazione di una cassa per il rilascio delle scontrino. Sono altresì esonerate dall’obbligo di emissione dello scontrino fiscale le vendite tramite distributori automatici.

Calcolo pro-rata

Il pro-rata è una percentuale che esprime il rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione e il medesimo importo aumentato dell’ammontare delle operazioni esenti.

In particolare, le operazioni imponibili vanno sommate a quelle non soggette a IVA, ma assimilate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione. Questa somma deve essere poi messa in rapporto alla somma medesima, a cui vanno aggiunte le operazioni esenti. Quindi:

OI + OA / OI + OA + OE

OI: operazioni imponibili
OA: operazioni non soggette a IVA ma assimilate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione
OE: operazioni esenti

Contabilità semplificata

Dal 1 gennaio 2011 possono essere annotati in una sola operazione (contabilità semplificata) i compensi per:

  • la vendita di generi di Monopolio;
  • la vendita di valori bollati e postali;
  • la gestione di lotto e lotterie;
  • il servizio di incasso delle tasse automobilistiche.

Coloro che si avvalgono del regime di contabilità semplificata, possono procedere con gli adempimenti contabili rispetto alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta tramite un’unica registrazione riassuntiva da effettuarsi entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Sono ammessi alla semplificazione contabile persone fisiche e società di persone, titolari di partita IVA, che hanno ricavi:

  • non superiori a € 400.000 per attività relative alla prestazione di servizi;
  • non superiori a € 700.000 per altre attività.

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