Hai dimenticato di pagare una cartella esattoriale e vuoi sapere come potrebbe attivarsi l’Agente della riscossione? Ecco le procedure cautelari attivabili per la riscossione coattiva dei tributi.
Se il contribuente non paga nei termini previsti una cartella di pagamento (60 giorni dalla notifica), senza aver presentato il ricorso e senza che vi sia stato un provvedimento di annullamento dell’atto da parte dell’ente impositore, l’Agente della riscossione deve procedere alla riscossione coattiva.
La riscossione coattiva è il procedimento con cui l’amministrazione finanziaria esige il pagamento di un tributo non pagato spontaneamente o a seguito della notificazione di un avviso di accertamento.
Il recupero forzato avviene mediante la formazione di un ruolo esecutivo e la conseguente emissione di cartella di pagamento da parte dell’Agente della riscossione. Decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme richieste si applicano giornalmente, sino alla data del pagamento, gli interessi di mora. Interessi che sono da calcolarsi sul valore delle imposte non versate, al netto delle sanzioni.
Vediamo adesso le principali procedure cautelari per la riscossione coattiva dei tributi.
Il fermo amministrativo (“le ganasce fiscali”)
Il fermo amministrativo, meglio conosciuto come “ganasce fiscali”, è una misura cautelare attivata dall’Agente della riscossione attraverso l’iscrizione del fermo del bene mobile registrato (autoveicolo), nel Pubblico registro automobilistico.
Il procedimento è attivato dall’Agente della riscossione con la notifica al debitore di una comunicazione contenente l’avviso, contenente l’intimazione al pagamento del tributo nei 30 giorni successivi, sarà eseguito il fermo amministrativo del veicolo, senza la necessità di ulteriori comunicazioni.
L’unico modo che ha il debitore per sottrarsi al fermo amministrativo del veicolo è dimostrare che il bene mobile è strumentale all’attività d’impresa o all’attività professionale esercitata abitualmente.
L’iscrizione ipotecaria
L’ipoteca rappresenta il diritto di prelazione su un bene, volta a tutelare il creditore contro il pericolo di insolvenza. Con l’iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari il creditore si tutela, in caso di espropriazione del bene, avendo un diritto di ricevere la soddisfazione con preferenza nella rispetto ad eventuali altri creditori.
Prima di comunicare l’ipoteca l’Agente della riscossione deve comunicare al contribuente un’intimazione al pagamento entro 30 giorni. Solo successivamente si potrà attivare per ottenere l’iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari che, comunque può essere effettuata solamente per debiti di importo complessivo superiore ai 200.000 €.
Una volta iscritta l’ipoteca se il debitore non paga l’Agente della riscossione potrà provvedere ad attivare la procedura per la vendita dell’immobile.
Il pignoramento
Il pignoramento è l’atto con il quale inizia la procedura di espropriazione forzata. La funzione del pignoramento è quella di vincolare determinati beni del debitore (mobili ed immobili), al soddisfacimento del diritto creditorio.
Formalmente il pignoramento contiene l’intimazione dell’ufficiale giudiziario al debitore a non sottrarre i beni pignorati e i loro frutti alla garanzia del credito. Infatti, il debitore potrà continuare a disporre del bene ma non potrà effettuare atti volti alla sottrazione o distruzione del bene stesso.
I beni mobili indispensabili per l’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione, possono essere pignorati nei limiti di 1/5, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.
Mentre, per quanto riguarda il pignoramento immobiliare, questo non può essere effettuato quando il bene è destinato a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente e se è l’unico immobile di proprietà del debitore.
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