Dottori commercialisti ed esperti contabili non possono svolgere alcune attività, poiché ritenute incompatibili con la professione. Ecco l’elenco completo.
Commercialisti ed esperti contabili, quali sono le attività incompatibili con la professione?
L’elenco delle incompatibilità è contenuto nell’articolo 4 del D.Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005; tra queste vi sono la professione di notaio, giornalista professionista, promotore finanziario, appaltatore di servizi pubblici e, soprattutto, l’esercizio di attività d’impresa.
L’iscrizione nell’Albo dei dottori commercialisti, inoltre, non è consentita a quei soggetti ai quali è vietato l’esercizio della libera professione. Tali limitazioni servono ad evitare che lo svolgimento di altre attività interferiscano con l’esercizio della professione e servono a garantire al commercialista la cura e l’efficienza che l’ufficio richiede.
Commercialisti ed esperti contabili, quali sono le attività incompatibili con la professione? L’elenco
Ci sono delle attività che sono incompatibili con l’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. L’elenco delle professioni/attività proibite è contenuto nell’articolo 4 del D.Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005:
- notaio;
- giornalista professionista;
- attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
- attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
- attività di promotore finanziario.
L’incompatibilità è esclusa qualora l’attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore - sulla base di uno specifico incarico professionale - e per il perseguimento dell’interesse di chi gli ha conferito l’incarico.
Commercialista, le attività incompatibili: esercizio d’impresa
Per quanto riguarda l’esercizio di impresa, esso è incompatibile con la professione di commercialista ed esperto contabile quando l’iscritto all’Albo ha un interesse economico prevalente in una società di capitali e rivesta una delle seguenti cariche:
- presidente;
- consigliere delegato;
- amministratore unico;
- liquidatore con ampi poteri gestionali.
Commercialista, le attività incompatibili: esercizio d’impresa agricola
Tra le attività d’impresa vietate, merita una trattazione a parte l’esercizio di impresa agricola. Infatti, il pronto ordini del Consiglio Nazionale n. 31 del 26 marzo 2019 stabilisce una specifica ipotesi di incompatibilità tra l’esercizio della professione e lo svolgimento dell’attività di impresa agricola, qualora sia esercitata dall’iscritto per conto proprio.
Tuttavia, l’incompatibilità è esclusa quando l’attività agricola è diretta unicamente alla gestione del patrimonio o per mero godimento oppure quando il commercialista ha l’incarico di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale.
Nel dettaglio, l’incompatibilità viene meno qualora l’attività di impresa agricola è diretta:
- alla gestione patrimoniale;
- allo svolgimento di attività di mero godimento;
- allo svolgimento di attività strumentali o ausiliari all’esercizio della professione.
Attività incompatibili: le sanzioni disciplinari
Il compito di vigilare sul corretto svolgimento della professione di commercialista spetta al Consiglio dell’Ordine territoriale che, almeno una volta l’anno, effettua dei controlli per verificare il rispetto dei requisiti di legge, tra questi anche le attività incompatibili.
Per giudicare sul singolo caso, i componenti del Consiglio Disciplinare non devono avere vincoli di parentela con il commercialista, altrimenti dovranno astenersi.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 56 del D. Lgs. n. 139/2005 l’accertamento sulle professioni incompatibili , può essere effettuato entro e non oltre il termine di prescrizione di 5 anni. Resta inteso che, quand’anche la causa di incompatibilità risultasse rimossa al momento dell’apertura del procedimento disciplinare, o durante lo svolgimento dello stesso, non risulterebbe precluso l’accertamento della causa di incompatibilità pregressa con riferimento all’intero quinquennio trascorso.
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