Quali sono le detrazioni di cui il contribuente può usufruire dopo l’acquisto di una casa? Eccole riassunte in 5 punti.
Una volta stipulato il contratto preliminare, aver compreso le tasse da pagare e le agevolazioni previste, occorre sapere quali sono le detrazioni in seguito all’acquisto della casa.
In generale possiamo individuare 5 categorie di detrazioni per l’acquirente:
- la detrazione della provvigione pagata all’agenzia immobiliare;
- la detrazione degli interessi sul mutuo per acquisto abitazione principale;
- la detrazione degli interessi sul mutuo per acquisto immobile diverso dall’abitazione principale;
- la detrazione degli interessi sul mutuo per la costruzione dell’abitazione principale;
- la detrazione per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati.
Vediamo nello specifico i dettagli delle detrazioni per chi compra casa.
Provvigione pagata all’agenzia
Il compenso versato alle agenzie immobiliari o intermediari è detraibile nella misura del 19% su un importo massimo di 1.000 euro, a patto che l’acquisto della casa si sia concluso effettivamente.
Nel caso in cui venga stipulato il contratto preliminare, la detrazione scatta solo se il compromesso è stato registrato regolarmente.
Interessi sul mutuo per acquisto abitazione principale
In seguito alla stipula di un mutuo ipotecario, per acquisti effettuati nei 12 mesi precedenti o successivi alla stipula del mutuo, è concessa una detrazione IRPEF del 19%, su un importo massimo di 4.000 euro, di:
- interessi passivi (solo quelli riferibili al costo di acquisto dell’immobile);
- oneri accessori (spese necessarie alla stipula del mutuo, come ad esempio le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica);
- quote di rivalutazione.
La detrazione in questione è dovuta a patto che l’immobile venga adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto della casa. Tuttavia questo vincolo non vale, purché si parli dell’unica casa di proprietà, per:
- personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia o ordinamento militare;
- personale dipendente dalle forze di polizia a ordinamento civile.
Non si ha invece diritto alle detrazioni per:
- aperture di credito bancarie;
- cessione di stipendio;
- interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.
Quando spetta la detrazione?
- dal momento in cui la casa è adibita ad abitazione principale, comunque entro due anni dall’acquisto, se è oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia (certificati da concessione edilizia o atto equivalente);
- nel caso in cui venga acquistata una casa in affitto, se entro 3 mesi dall’acquisto il locatario riceva dall’acquirente la notifica dell’atto d’intimazione di licenza o di sfratto per locazione terminata, e se, entro un anno dal rilascio, la casa viene adibita ad abitazione principale.
Interessi sul mutuo per acquisto immobile diverso dall’abitazione principale
In questo caso è prevista una detrazione del 19% per mutui stipulati prima del 1993, per acquistare un immobile diverso dall’abitazione principale, di:
- interessi;
- oneri accessori;
- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari.
Inoltre:
- per i mutui siglati tra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 1992, la detrazione è dovuta solo per l’acquisto di una casa da adibire ad abitazione diversa da quella principale e per cui non sia cambiata questa condizione (per esempio l’affitto dell’immobile);
- per i mutui siglati dal 1° gennaio 1993, per l’acquisto di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale non è concessa nessuna detrazione.
Interessi sul mutuo per la costruzione dell’abitazione principale
Per i mutui ipotecari siglati dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di immobili da adibire ad abitazione principale è concessa una detrazione del 19% su un importo massimo di 2.582,28 euro, che riguarda:
- interessi passivi;
- oneri accessori;
- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.
La detrazione è concessa a patto che la stipula del contratto di mutuo avvenga nei sei mesi precedenti o nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori.
La detrazione inoltre dipende dal rispetto di una serie di condizioni:
- l’immobile in fase di costruzione deve essere quello nel quale si intende dimorare abitualmente;
- l’immobile entro sei mesi dalla fine dei lavori deve essere adibito ad abitazione principale;
- il mutuo deve essere acceso da colui che avrà il possesso dell’immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
Questa detrazione è cumulabile con la detrazione concessa per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale, ma solo per la durata dei lavori di costruzione dell’immobile e per i sei mesi successivi alla fine dei lavori.
Il diritto alla detrazione non spetta o decade nei seguenti casi:
- dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’abitazione non è più quella principale;
- se l’immobile non viene destinato ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- se i lavori non sono finiti entro il termine previsto dalla concessione edilizia, salva la possibilità di proroghe.
La detrazione è concessa solo per la parte di mutuo che copre le spese documentate. A tal fine è necessario conservare:
- le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- la copia del contratto di mutuo ipotecario;
- le abilitazioni amministrative previste dalla legislazione edilizia;
- le copie delle fatture o ricevute fiscali che certificano le spese di costruzione dell’immobile.
Fabbricati ad uso abitativo
Gli acquirenti di fabbricati, ad uso abitativo, ristrutturati da imprese di costruzione, ristrutturazione immobiliare o cooperative edilizie, che provvedono entro 6 mesi dalla data della fine dei lavori, all’assegnazione dell’immobile, hanno diritto a una detrazione da ripartire in 10 anni.
La detrazione concessa è del 36% del valore dei lavori eseguiti e si assume parial 25% del prezzo dell’immobile ed entro un importo massimo di 48.000 euro.
Con gli aggiornamenti della normativa (Ecobonus) le detrazioni sono cambiate in questi termini:
- 50% per le spese d’acquisto sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2014;
- 40% per le le spese d’acquisto sostenute nel 2015.
In ciascun caso l’importo massimo su cui calcolare la detrazione non è più pari a 48.000 euro, bensì a 96.000 euro.
La detrazione IRPEF spetta inoltre se:
- l’acquisto o l’assegnazione dell’immobile avviene entro 6 mesi dalla data della fine dei lavori;
- l’immobile in questione deve essere parte di un edificio su cui sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo (funzionali alla conservazione dell’edificio) o di ristrutturazione edilizia (destinati a trasformare un edificio).
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