Compro oro: pagamenti in contanti oltre €500 sono un illecito amministrativo non sanzionato

Redazione

14 Novembre 2019 - 10:36

Compro oro: illecito amministrativo non sanzionato per i pagamenti in contanti di importi pari o superiore a 500 euro.

Compro oro: pagamenti in contanti oltre €500 sono un illecito amministrativo non sanzionato

Il pagamento oltre soglia non è sanzionato per gli operatori compro oro.

L’attività dei compro oro, ai fini della normativa antiriciclaggio, fino al 4 luglio 2017 è stata disciplinata dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2007.

Il citato decreto legislativo, annoverato dal D.Lgs. n.90/2017, ha assoggettato agli obblighi antiriciclaggio esclusivamente “gli operatori professionali in oro di cui alla legge 7/2000” (art.3 comma 5 lett. d).

Di contro e contestualmente, il D.Lgs n. 92/2017 ha introdotto specifiche disposizioni per gli operatori compro oro, tenuti a garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati definendo la propria attività “consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all’attività prevalente”.

Tra le disposizioni sancite dal dettato normativo risulta quale adempimento obbligatorio:

  • il pagamento in contante inferiore a 500 euro sia per le compravendite effettuate in un’unica operazione sia effettuate con più operazioni frazionate (art. 4 comma 2);
  • l’utilizzo di un conto corrente dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro (art. 5 comma 1).

Il provvedimento, nel ribadire la finalità quale prevenzione dell’utilizzo del relativo mercato illegale, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di proventi di attività illecite, non ha previsto tuttavia alcuna sanzione sia per l’inosservanza dei pagamenti pari o superiori a 500 euro che per il mancato utilizzo del conto corrente dedicato.

In tale contesto, la VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, in data 27 febbraio 2018, con atto n. 504, ha sollevato la discrasia normativa relativamente alla sanzione per i pagamenti in contanti, segnalando “l’esigenza di fugare ogni dubbio in ordine alla circostanza che la sanzione amministrativa pecuniaria contenuta nell’articolo 10, comma 1, del D. Lgs n. 92/2017 venisse applicata sia alla violazione dell’obbligo di identificazione del cliente (di cui all’articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 92) sia alla violazione del divieto di compiere operazioni di compro oro in contanti per importi superiori a 500 euro (di cui all’articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo), in quanto la previsione dell’utilizzo di strumenti alternativi al contante nelle suddette operazioni costituisce condizione essenziale per l’efficace implementazione dei presidi antiriciclaggio in un settore stimato come altamente esposto al rischio di infiltrazioni criminali e di utilizzo e riciclaggio di liquidità provenienti da o destinate ad attività illecite”.

La stessa commissione ha concluso i lavori parlamentari esortando il Governo di valutare l’opportunità di integrare la formulazione del predetto articolo 10, comma 1, inserendo, dopo le parole «di cui all’articolo 4» le seguenti «commi 1 e 2».

Successivamente né il Decreto Ministeriale 14 maggio 2018, concernente le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro dei compro oro, né le periodiche faq pubblicate dal MEF, con le finalità di completare il percorso legislativo e volte a chiarire le criticità ed i dubbi per l’applicazione della norma hanno sanato ovvero corretto tale vuoto normativo.

Il 10 novembre 2019 è entrato in vigore il Decreto legislativo 4 ottobre 2019 n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 (attuazione della direttiva UE n. 2018/843 c.d. V Direttiva Antiriciclaggio).

Le novità legislative, recanti modifiche ed integrazione ai decreti legislativi nn. 90 e 92 del 2017 hanno annoverato il D.Lgs n.231/2007 rispetto alla precedente implementazione già avvenuta nel 2017 a seguito dell’attuazione della IV Direttiva europea.

In tale prospettiva di novità legislativa si auspicava un intervento da parte del Legislatore volto a sanare la suddetta difformità normativa, intervento che tuttora non si è palesato.

La redazione della presente trattazione è a cura di Arturo Belculfinè e Ciro Petrillo

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