Comunicazione di irregolarità: sanzioni ridotte per l’adesione immediata

Federico Migliorini

20 Agosto 2015 - 16:07

Il contribuente che riceve una comunicazione di irregolarità, senza riscontrare dati o elementi inesatti, può aderire alla stessa entro 30 giorni dalla notifica, beneficiando dell’applicazione di sanzioni ridotte.

Comunicazione di irregolarità: sanzioni ridotte per l’adesione immediata

L’articolo 36-bis del DPR n. 600/73 prevede che l’Amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, proceda, entro l’inizio del periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relative all’anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta.

Le irregolarità che fanno scaturire un avviso
Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’Amministrazione finanziaria provvede a:

  • Correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del reddito imponibile, delle imposte e dei contributi;
  • Correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti da precedenti dichiarazioni;
  • Ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla Legge, ovvero, non spettanti in base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
  • Ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla Legge;
  • Ridurre i crediti d’imposta esposti in maniera superiore a quella prevista dalla Legge;
  • Controllo tra la rispondenza della dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte e dei contributi dovuti.
    Quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.

Le scelte a disposizione del contribuente
La notifica di una comunicazione di irregolarità da parte dell’Amministrazione finanziaria pone a carico del contribuente, una verifica preliminare in modo da confermare o meno le irregolarità contestate. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione finanziaria entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. In questo caso l’Amministrazione finanziaria può accettare, rettificando o annullando la comunicazione emessa, o rifiutare i chiarimenti forniti dal contribuente. In questo caso, l’unica strada percorribile è quella che porta verso l’istanza di reclamo mediazione o direttamente verso il contenzioso tributario.

La riduzione delle sanzioni per il pagamento immediato
Nel caso in cui, invece, il contribuente riscontri che le irregolarità contestate siano effettivamente corrette, può, entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso, aderire alla comunicazione, beneficiando di una riduzione delle sanzioni, nei seguenti termini:

  • Sanzione normalmente prevista per le violazioni sui versamenti: 30%;
  • Sanzione applicabile in caso di pagamento entro 30 giorni: 10% (1/3 del 30%).
    Oltre alla riduzione del carico sanzionatorio, viene anche prevista una limitazione temporale al computo degli interessi, che restano dovuti solo fino all’ultimo giorno del mese precedente a quello di elaborazione della comunicazione.

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