Comunione legale di beni: quali beni in comune? Come escludere un bene?

Rosaria Vincelli

16 Febbraio 2016 - 14:31

Il regime della comunione legale dei beni prevede che, salvo casi particolari, essi vengano divisi al 50% tra in coniugi. Quali beni fanno parte della comunione? Si possono escludere singoli beni?

Comunione legale di beni: quali beni in comune? Come escludere un bene?

I coniugi possono decidere preventivamente come dividere i propri beni in caso di divorzio optando per la separazione dei beni o comunione legale dei beni. La comunione dei beni comporta la divisione al 50% tra i coniugi, ma è possibile escludere beni specifici dalla comunione?

Comunione legale dei beni: cos’è e cosa prevede?

La comunione legale dei beni è un regime che si applica automaticamente qualora i coniugi non optino per la separazione. Infatti, il regime dalla comunione si verifica nel momento in cui i coniugi decidono di non provvedere a tutti gli adempimento utili al fine di ottenere la separazione dei beni e prevede, in generale, che i beni acquistati dopo il matrimonio siano divisi al 50% tra i coniugi.

Comunione legale dei beni: quali beni vi rientrano?
In linea di massima, come abbiamo detto, la comunione legale dei beni prevede che essi siano divisi al 50% tra i coniugi, ma vediamo nello specifico quali rientrano tra quelli, appunto, da sottoporre a divisione:

  • i beni ed i diritti acquistati congiuntamente o separatamente dai coniugi durante il matrimonio, salvo disposizioni particolari;
  • i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi;
  • i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi;
  • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Però, mentre i beni indicati alle lettere a) e d) entrano direttamente in comunione (cosiddetta comunione attuale), quelli indicati alle lettere b) e c) vi entrano eventualmente allo scioglimento della comunione (cosiddetta comunione residuale).
  • i beni che uno dei coniugi acquista non per atto negoziale ma per usucapione o accessione (acquisti a titolo originario) rientrano nella comunione legale a condizione che l’effetto dell’acquisto si realizzi durante il matrimonio.

Comunione legale dei beni: quali beni non vi rientrano?

Invece non rientrano nella comunione legale, identificando anche i casi particolari in cui, seppure trattasi di beni acquistati dopo il matrimonio non spettano al 50% ad entrambi i coniugi, i seguenti beni:

  • di proprietà del coniuge o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento prima del matrimonio;
  • acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
  • di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori. Il valore del bene (anche rispetto alle condizioni economiche della famiglia) dovrebbe essere irrilevante al fine di valutare se un bene è personale o in comunione, rilevando solamente la finalità dell’acquisto, però, l’acquisto di un bene di particolare valore potrebbe essere inteso come investimento e non rientrerebbe in quelli di uso personale;
  • utili all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;
  • ottenuti a titolo di risarcimento danni nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa (per es. la pensione di invalidità);
  • acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopra elencati o col loro scambio, a patto che ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

Comunione legale dei beni: è possibile escludere un singolo bene?

Come detto in precedenza, i coniugi possono optare per la separazione dei beni, la qual cosa comporta una dichiarazione ricevuta dal notaio o ufficiale di stato civile, ma qualora non vi provvedano automaticamente scelgono di adottare il regime di comunione e di conseguenza i beni sono suddivisi come sopra esposto.

E’ possibile però che i coniugi vogliano escludere dei singoli beni dalla comunione anche se acquistati successivamente al matrimonio.
Questo è possibile per i beni immobili o mobili registrati. Vediamo come.

Per poter escludere un coniuge dalla comproprietà di un bene immobile, è necessario che anch’egli partecipi all’atto di acquisti ed espressamente risulti la sua esclusione con apposita dichiarazione.

Il coniuge non acquirente deve dimostrare di essere a conoscenza dell’acquisto e deve dichiarare di voler escludere tale bene dalla comunione.

Per l’esclusione di un bene mobile dalla comunione, il coniuge può dichiarare di aver acquistato il bene con ricavato di vendita di bene personale, è sempre preferibile utilizzare la modalità dell’atto scritto.

Se poi uno dei coniugi vuole acquistare separatamente un bene che ordinariamente rientrerebbe nella comunione, deve stipulare con l’altro coniuge una convenzione matrimoniale derogatoria del regime di comunione. Non è invece sufficiente che indichi nell’atto che l’acquisto avviene separatamente.

E’ importante sottolineare che la propria quota di comunione su un bene non può essere ceduta ad un terzo, resta sempre la permanenza della responsabilità comune.

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