Il congedo straordinario retribuito prevede copertura contributiva, ma fino ad un tetto massimo. La parte mancante può comunque essere integrata.
Nei giorni scorsi abbiamo risposto al quesito di una nostra lettrice che ci chiedeva se i periodi di congedo straordinario andassero, poi, recuperati ai fini del pensionamento. Il congedo straordinario prevede copertura contributiva entro determinati limiti.
Rispondiamo alla domanda di una lettrice di Money.it che ci scrive:
“Buongiorno, ho letto con attenzione il vostro articolo..
Io lavoro nella segreteria di una scuola ed ho ricevuto notizie diverse...
Mi è stato detto che il congedo biennale influisce non solo sulle ferie e sulla tredicesima ma anche sulla pensione.
Di conseguenza per andare in pensione dovrei recuperare i mesi usufruiti del congedo biennale. Premetto ho 30 anni di contributi e 60 anni. Potrei avere chiarimenti in proposito? Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro”
Congedo biennale a pensione
La legge 151 del 2001, all’articolo 42, comma 5, riconosce ai lavoratori dipendenti che fruiscono del congedo straordinario per assistere un familiare con grave handicap ai sensi delle legge 104 del 1992, un duplice beneficio: da una parte l’indennità di congedo pari all’ultima retribuzione base percepita, e dell’altra la copertura figurativa utile al diritto e alla misura della prestazione pensionistica.
L’indennità e la copertura contributiva, però, hanno un tetto massimo che per il 2021 era pari a 48737 euro, importo che deve comprendere sia l’indennità che la copertura contributiva.
L’indennità economica per il 2021, era pari ad un massimo di 36645 euro l’anno, ovvero limite massimo giornaliero di 102,12 euro (ovviamente se il dipendente ha una retribuzione più bassa, l’INPS non supera l’importo dello stipendio). I restanti 12092 euro, invece, sono destinati ai contributi figurativi per la copertura dell’intero periodo di fruizione del congedo.
Questo per fare in modo che il lavoratore non abbia perdite ai fini pensionistici: entro il tetto sopra riportato, quindi, il lavoratore avrà contributi versati come se avesse lavorato per l’intero periodo.
Sulla base di quanto riportato dalla circolare INPS numero 14 del 2007, laddove la retribuzione del dipendente sia superiore al limite massimo di indennità riconosciuto si avrebbe una perdita ai fini previdenziali e proprio per questo l’INPS ritiene che in questa situazione sia possibile integrare la contribuzione figurativa con i contributi volontari.
Di fatto, quindi, solo laddove il tetto massimo comporti una perdita ai fini previdenziali il lavoratore può provvedere all’integrazione a suo onere.
Essendo, quindi, il periodo di congedo coperto da contribuzione in nessun caso sarà necessario recuperare quanto fruito ai fini della pensione. Molto probabilmente la segreteria avrà sbagliato o lei avrà compreso male quanto le è stato detto. Per avere conferma di quanto le ho scritto può contattare direttamente l’INPS o qualsiasi CAF/Patronato di fiducia.
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