Congedo straordinario legge 104: attenzione a TFR e ferie

Lorenzo Rubini

18 Ottobre 2021 - 19:02

Il congedo retribuito per assistere un familiare con handicap prevede un’indennità pari all’ultimo stipendio, ma non copre tutto.

Congedo straordinario legge 104: attenzione a TFR e ferie

Il congedo straordinario retribuito per assistere un familiare disabile con grave handicap ai sensi della legge 104/1992, è regolato dalla legge 151 del 2001 e prevede un’indennità pari all’ultima retribuzione base precedente all’aspettativa. Ma ci sono fattori della busta paga che sono penalizzati anche pesantemente dal congedo.

Rispondiamo ad una lettrice di Moany.it che ci scrive:

“Buongiorno, sono una docente della scuola statale. Sto pensando di fruire del congedo straordinario per assistere mio marito con legge 104 e gravità. Ho letto il vostro articolo sui contributi figurativi che mi ha tranquillizzato sulla mia futura pensione ma mi chiedo come il congedo stesso agisca sulle ferie che maturo e sul TFS che mi spetterà alla fine del servizio. Potete chiarirmi?”

Congedo straordinario e penalizzazioni

Come abbiamo scritto nell’articolo che lei cita, nella maggior parte dei casi coloro che fruiscono del congedo straordinario retribuito non hanno perdite sulla pensione spettante essendo l’aspettativa in questione coperta da contribuzione figurativa fino ad un determinato tetto massimo.

Ma il discorso per ferie e TFS è diverso poiché al riguardo il congedo straordinario risulta penalizzante. Il TFS e le ferie, infatti, maturano solo e soltanto nei casi di lavoro effettivo; con il congedo legge 151, invece, l’attività lavorativa è sospesa e come accade nell’aspettativa non retribuita non si maturano né ferie né permessi e non si incrementa il TFS spettante.

Durante la fruizione del congedo, quindi, non solo non si matura TFS e ferie ma non si ha diritto neanche alla tredicesima con riferimento al solo periodo di congedo. Tutti questi elementi della retribuzione, di fatto, sono calcolati solo sulla base del lavoro effettivamente prestato.

A prevedere la cosa l’articolo 42 della legge 151 del 2001 al comma 5-quinquies nel quale si specifica «Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53».

Prima di prendere una decisione al riguardo, quindi, le conviene riflettere bene considerando che per i 24 mesi di congedo straordinario non avrà diritto a tredicesima, non maturerà ferie e l’aspettativa comporterà anche una penalizzazione sul TFS spettante a fine servizio.

Da sottolineare, infine, che seppur validi ai fini dell’anzianità di servizio ai fini previdenziali (per la pensione) i contributi figurativi non sono validi per la progressione di carriera e di fatto non andranno ad influenzare la progressione economica spettante che derivano solo dal lavoro effettivamente svolto (visto che proprio il lavoro svolto implica un arricchimenti della professionalità ed un miglioramento delle capacità lavorative).

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