Il congedo straordinario richiede specifici requisiti per essere fruito ed uno di questi è la coabitazione del caregiver con il disabile.
Il congedo straordinario permette al lavoratore dipendente di dedicarsi, per un massimo di 2 anni, all’assistenza e alla cura di un familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 a tempo pieno. Ma proprio per questo motivo richiede che il caregiver ed il disabile abitino insieme.
Rispondiamo alla domanda di una lettrice di Money.it che ci scrive:
“Buonasera, io sono una collaboratrice scolastica di ruolo, usufruisco della legge 104 per mio padre, usufruisco dei 3 giorni mensili, mi hanno detto dalla segretaria che siccome non abito nella stessa casa ma a 10km di distanza non posso beneficiare del congedo parentale per la 104, volevo sapere se è vero.”.
Congedo straordinario e residenza
Il congedo straordinario prevede una assistenza continuativa ed a tempo pieno del disabile da parte del familiare, una cura che, richiedendo appunto una aspettativa retribuita dal lavoro, può essere garantita solo dalla coabitazione del disabile con chi se ne occupa.
Per soddisfare il requisito della coabitazione, quindi, è richiesto che disabile e familiare che lo assiste abbiano la stessa residenza e che, quindi, abitino nello stesso luogo. Per poter fruire del beneficio in linea generale è richiesto il cambio di residenza. Solo in alcuni casi specifici, poi, il cambio di residenza non è richiesto.
Non serve cambiare la residenza quando è un genitore che assiste il proprio figlio disabile: in questo caso, infatti, non è necessario che padre/madre e figlio abbiano stessa residenza. Non è inoltre richiesto quando il caregiver ed il disabile vivono allo stesso indirizzo, stessa via, stesso stabile, stesso numero civico ma interni diversi. In questo caso l’assistenza è garantita proprio dalla vicinanza delle due abitazioni.
In tutti gli altri casi è necessario spostare la propria residenza se non si convive già con il disabile. Se, però, caregiver ed invalido vivono in due comuni differenti è possibile evitare il cambio di residenza richiedendo l’iscrizione al registro temporaneo della popolazione all’ufficio anagrafe del comune del disabile: in questo modo si ottiene la dimora temporanea con l’invalido soddisfacendo il requisito della coabitazione.
Quello che le hanno detto, quindi, è vero: se vive a 10 Km da suo padre non può richiedere il congedo biennale per assisterlo a meno che non sposti la sua residenza a casa di suo padre o quella di suo padre a casa sua.
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