Mattarella ha convocato il Consiglio supremo di difesa per discutere con il Governo di quanto sta succedendo in Ucraina. Ecco quali sono le funzioni e l’importanza di tale organo.
L’Italia non resterà impassibile all’attacco in Ucraina, con Mattarella che ha deciso di convocare il Consiglio supremo di difesa per le 16:30 di oggi - giovedì 24 febbraio - con la partecipazione anche di altri ministri quali: Affari Esteri, Interno, Economia e Difesa. Prenderà parte all’incontro con il Consiglio supremo di difesa, anche il Capo di Stato maggiore.
Notizie che allertano, con il timore che l’Italia possa essere coinvolta in quello che - a detta di molti - potrebbe essere il più grande conflitto a cui l’Europa ha assistito dal secondo dopoguerra. La convocazione del Consiglio supremo di difesa è la dimostrazione che l’Italia non sta a guardare cosa succede in Ucraina e già nelle prossime ore verranno definite le strategie di reazione.
Ciò che cercheremo di capire in questa sede riguarda le funzioni del Consiglio supremo di difesa, così da farci un’idea sull’importanza di questo organo di rilevanza costituzionale.
Consiglio supremo di difesa: cos’è?
Il Consiglio supremo di difesa è un organo di rilevanza costituzionale - previsto dall’articolo 87 della Costituzione - istituito dalla legge 624/1950, norma abrogata successivamente ma ricompresa, senza alcuna modifica apportata, nel codice di ordinamento militare. L’obiettivo di tale Consiglio è chiaro: questo si occupa dell’esame di quei problemi generali politici e tecnici attinenti alla sicurezza e alla difesa nazionale.
Lo presiede il presidente della Repubblica, il riconfermato Sergio Mattarella dunque, ed è così composto:
- presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi;
- ministro per gli Affari esteri, Luigi Di Maio;
- ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese;
- ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco;
- ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti;
- ministro della Difesa, Lorenzo Guerini;
- capo di Stato maggiore della difesa, Giuseppe Cavo Dragone.
Di prassi, partecipano alle riunioni anche il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, il segretario generale della presidenza della Repubblica e il segretario del Consiglio supremo di difesa.
Molto dipende poi dalla materia trattata, il che potrebbe richiedere la presenza di altre figure istituzionali (e non): ministri (non compresi nel suddetto elenco), capi di Stato maggiore di forza armata, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, il presidente del Consiglio di Stato, e altre personalità in possesso di particolari competenze, specialmente quando esperti di problematiche militari.
Cosa fa il Consiglio supremo di difesa
La convocazione imminente del Consiglio supremo di difesa ci porta inevitabilmente a chiederci cosa fa questo organo. Nel dettaglio, con la riunione di oggi il presidente della Repubblica andrà ad acquisire “circostanziate conoscenze degli orientamenti del Governo in materia di sicurezza e difesa”, così da poter svolgere quell’importante - e allo stesso tempo complesso - ruolo di equilibrio e garanzia che gli attribuisce la Costituzione, con il capo dello Stato che, ricordiamo, ha anche il comando delle Forze Armate (oltre a dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle Camere).
Di fatto, compito del Consiglio supremo di difesa è quello di rappresentare una sede di confronto, discussione e di approfondimento multidisciplinare delle problematiche relative alla sicurezza e alla difesa. Inutile dire quale sarà l’oggetto del confronto di oggi: si cercherà di capire dove può portare il conflitto in Ucraina, come pure quali devono essere le prossime mosse dell’Italia.
Possiamo riassumere la funzione del Consiglio supremo di difesa, dunque, dicendo che questo si pone come strumento di dialogo e confronto preventivo tra quei responsabili dell’indirizzo politico in materia di difesa nazionale. E - come si legge sul sito della presidenza della Repubblica - tali attività:
Concorrono a porre i suoi componenti nelle condizioni di esercitare, in maniera sinergica rispetto a linee d’azione condivise, i rispettivi ruoli istituzionali, sia in rapporto alla propria specifica area di competenza sia a supporto di quella di ciascuno degli altri.
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