Consulenti finanziari: ok al regime forfetario per contratti misti dall’Agenzia delle Entrate

Daniele Bonaddio

14 Novembre 2019 - 15:54

Arriva il parere positivo da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità per i consulenti finanziari di poter accedere al regime fiscale forfetario, qualora siano titolari di un contratto “misto”

Consulenti finanziari: ok al regime forfetario per contratti misti dall’Agenzia delle Entrate

Consulenti finanziari: ok al regime forfetario per contratti misti dall’Agenzia delle Entrate.
È questo l’ultimo orientamento espresso da parte dell’Amministrazione Finanziaria con l’Interpello n. 484 del 13 novembre 2019. Nel caso in concreto, l’Agenzia è stata interrogata in merito alla possibilità per i consulenti finanziari di poter aderire al regime fiscale forfetario (art. 1, co. da 54 a 89 della L. n. 190/2014), laddove questi ultimi abbiano in essere un contratto “misto” presso la stessa società.

In pratica, si tratta di un contratto che prevede la presenza congiunta, sia di un lavoro a tempo indeterminato part-time sia di un lavoro autonomo, previa iscrizione all’Albo dei consulenti finanziari. Condizione, quest’ultima, necessaria per lo svolgimento dell’attività di promozione, collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento. Il contratto “misto”, precisa l’istante, nasce in forza di un accordo sindacale sottoscritto nel 2017.

Cause ostative al regime forfetario: cosa dice la norma

Per rispondere al quesito posto, l’Agenzia delle Entrate parte dalla norma che ha introdotto il regime forfetario, ossia l’art. 1, co. da 54 a 89 della L. n. 190/2014. Il regime agevolato, precisa la norma, riguarda i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.

Nel corso del tempo, l’impianto normativo ha subito diverse modifiche: una su tutte da parte della Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018), che ha ampliato l’ambito di applicazione del regime forfetario.

Tra le altre modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario.

Nello specifico, striamo parlando dell’art. 1, co. 57, lett. d-bis) della L. n. 190/2014, il quale prevede che non possono avvalersi del regime forfetario «le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni».

L’obiettivo della norma è di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo a tal fine un periodo di sorveglianza.

Regime forfetario per i consulenti finanziari con contratto misto: il parere dell’Agenzia

Considerato che nel caso di specie i contratti “misti” risalgono da un accordo sindacale sottoscritto in data 1° febbraio 2017, quindi anteriormente all’entrata in vigore del nuovo testo della norma in analisi, l’Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di fruire del regime fiscale forfetario per i consulenti finanziari.

Tale soluzione è percorribile purché:

  • non sia ravvisabile un preesistente rapporto di lavoro dipendente;
  • l’utilizzo del contratto “misto” non comporti artificiose trasformazioni di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.
Agenzia delle Entrate - Interpello n. 484 del 13 novembre 2019
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