Cosa significa se, per un contratto di collaborazione con regolari buste paga, parte dei contributi non risultano versati?
Anche per i collaboratori con contratto Co.Co.Co. è prevista la copertura contributiva che il datore di lavoro è tenuto a versare periodicamente? Ma cosa fare se parte della contribuzione all’INPS non risulta?
Rispondiamo ad una lettrice di Money.it che ci scrive:
“Buon pomeriggio.
Ho prestato servizio in regime di Co.Co.Co. dal settembre 2020 a giugno 2021. Cosa significa che da settembre a dicembre non ho contributi versati.? E da gennaio a giugno si? Premetto che sono fornita di regolari buste paga
Grazie” .
Contributi mancanti collaboratore
Il suo datore di lavoro potrebbe aver omesso la contribuzione dei mesi che lei cita ma è anche possibile che, se la retribuzione era inferiore al minimale INPS (che resta fissato in 15.953 euro annui) la contribuzione versata non è sufficiente a coprire l’intero anno.
Se ad esempio la sua retribuzione è di 8mila euro i contributi versati, anche se ha lavorato 12 mesi, copriranno solo 6 mesi.Ma cosa fare se si tratta di omissione contributiva?
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 11430 del 2021, spiega che in caso di lavoro con contratto Co.co.co responsabile del versamento contributivo è il lavoro e non il datore di lavoro. Cerchiamo di capire cosa significa e come si può procedere.
La Corte di Cassazione specifica che il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali che vige per i lavoratori dipendenti non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi che versano nella Gestione Separata poiché questi lavoratori vengono equiparati ai lavoratori autonomi per i quali l’obbligazione della contribuzione è a proprio carico.
Il datore di lavoro (che è più giusto chiamare committente in caso di Co.co.co.) è solo un delegato al versamento dei contributi ma il vero titolare dell’obbligo rimane il lavoratore.
Il lavoratore Co.co.co. che si accorge di una omissione contributiva, quindi, dovrà provvedere a versare autonomamente i contributi mancanti, ma può sul committente e sulla quota di retribuzione trattenuta dallo stesso a titolo di versamenti contributivi, intentando una causa per risarcimento del danno.
Di fatto, quindi, il collaboratore il cui committente ha omesso il versamento di parte dei contributi non può rivalersi sullo stesso tramite l’INPS ma deve provvedere in autonomia a sanare la propria posizione contributiva.
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