Contratto di apprendistato

Daniele Sforza

11/08/2012

Contratto di apprendistato

Uno dei punti fondamentali della riforma del lavoro varata dal ministro Elsa Fornero, riguarda senza alcun dubbio il contratto di apprendistato. Tale focus è stato approntato proprio per evitare l’andamento recente di tutti quei datori di lavoro che hanno usato e abusato del contratto di apprendistato, potendo usufruire di manodopera giovanile senza una regolamentazione efficace per un’eventuale assunzione dei giovani lavoratori. Lo scopo del ministro è stato perciò quello di rendere il rapporto professionale regolato dal contratto di apprendistato più solido e duraturo.

Cos’è il contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato è rivolto ai giovani compresi nella fascia d’età tra i 15 e i 29 anni ed è suddiviso in tre tipologie:

Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione: riservato ai più giovani, dai 15 ai 18 anni, con durata massima di 3 anni;

Apprendistato professionalizzante: consente di ottenere una qualifica tramite una formazione professionale congiunta a un apprendimento teorico-professionale, può avere una durata massima di 5 anni (nel caso degli artigiani) in base ai CCNL;

Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione: validità di un ulteriore titolo di studio specialistico, con una durata massima da stabilire prima della stipulazione del contratto.

L’apprendistato prevede il corrispettivo di un contributo economico, ridotto rispetto ai lavoratori dipendenti, in cambio della prestazione professionale svolta dall’apprendista, si applica a tutti i settori di attività e prevede un tutor aziendale, ovvero una figura di riferimento i cui compiti corrispondano alle seguenti funzioni:

trasmettere competenze professionali;

collaborare con la struttura formativa;

valutare l’attività dell’apprendista.

I diritti del lavoratore apprendista e dell’azienda che assume

Essendo regolato dai CCNL, il contratto di apprendistato è equiparabile a quello di un qualsiasi lavoratore dipendente a tempo indeterminato in termini di diritti alla malattia, maternità, ferie, permessi, mensilità aggiuntive (tredicesima/quattordicesima), scatti di anzianità (il periodo di apprendistato è valido ai fini dell’anzianità in azienda), ecc.

Durante il periodo di apprendistato, l’apprendista potrà godere di ore dedicate alla formazione (retribuite come se lavorasse) presso altre aziende di formazione o presso la propria azienda. L’azienda deve garantire che l’apprendista riceva l’adeguata formazione e l’apprendista dovrà partecipare con assiduità e serietà alle ore di formazione previste.

Al termine del periodo di apprendistato, l’azienda valuterà il percorso dell’apprendista e ha il diritto di scelta sulla sua riconferma o meno, con assunzione a tempo indeterminato.

Quali informazioni deve contenere un contratto di apprendistato

Un contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta, deve indicare la prestazione lavorativa, il piano individuale di formazione e la qualifica che alla fine l’apprendista conseguirà. Il compenso dell’apprendista, inoltre, non può essere stabilito in base a tariffe di cottimo e viene stabilito il divieto di inquadrare l’apprendista al di sotto dei 2 livelli rispetto a quello previsto del contratto aziendale per i lavoratori che svolgono la medesima mansione.

Il contratto di apprendistato dopo la riforma del lavoro

Con la riforma del lavoro del ministro Fornero, il contratto di apprendistato diventa una tra le migliori soluzioni per avviare i giovani nel mondo del lavoro.
Il contratto di apprendistato ha generalmente una durata che parte da minimo 6 mesi a 3 anni (può raggiungere i 5 anni per le aziende artigiane) ed è rivolto ai giovani che abbiano un’età inferiore ai 29 anni (l’età conta nel momento in cui l’apprendista firma il contratto).
Il datore di lavoro, che potrà usufruire di vantaggi fiscali nell’assumere apprendisti, potrà tuttavia procedere all’assunzione di nuovi apprendisti solo se nella sua azienda vi è un numero minimo di ex apprendisti il cui rapporto professionale è stato riconfermato, in qualità di lavoratori a tempo indeterminato.

I vantaggi fiscali dell’apprendistato per l’azienda

L’assunzione con contratto di apprendistato prevede delle agevolazioni con uno sconto sulla contribuzione INPS da versare per il neoassunto.

- Nel caso in cui l’azienda abbia meno di 10 dipendenti, ha diritto all’azzeramento della quota contributiva a suo carico per i primi 3 anni di apprendistato.

- Nel caso in cui l’azienda abbia più di 10 dipendenti, l’azienda pagherà un’aliquota contributiva ridotta al 10% per tutto il periodo di apprendistato.

- Qualora l’apprendista fosse assunto a tempo indeterminato al termine dell’apprendistato, l’azienda usufruirà per un altro anno dell’aliquota contributiva ridotta al 10%.

I vantaggi fiscali dell’apprendistato per il neo-assunto

Anche l’apprendista ha dei vantaggi fiscali per tutto il periodo di apprendistato e per il primo anno da assunto a tempo indeterminato, se viene confermato.
L’aliquota INPS prevista per gli apprendisti è pari al 5,84% invece che il 9,19% prevista per i lavoratori dipendenti.

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