Contratto di ricollocazione: beneficiari, modalità di accesso, richiesta e funzionamento

Simone Casavecchia

24 Febbraio 2015 - 13:34

Con l’approvazione definitiva del Decreto Attuativo del Jobs Act relativo agli ammortizzatori sociali entra in vigore anche il nuovo contratto di ricollocazione: ecco come funziona.

Contratto di ricollocazione: beneficiari, modalità di accesso, richiesta e funzionamento

Nel Consiglio dei Ministri dello scorso 20 Febbraio è stato approvato in via definitiva il decreto attuativo del Jobs Act riguardante gli ammortizzatori sociali. Oltre a Naspi, Asdi e Dis-Coll, l’art. 17 di tale provvedimento definisce i paramentri e le modalità di accesso del nuovo contratto di ricollocazione.

Lo strumento appartenente al vasto e inedito alveo delle politiche attive del lavoro che, attraverso un voucher dovrebbe favorire il ricollocamento di tutti i disoccupati, primi fra tutti coloro i quali hanno perso la loro occupazione a causa di un licenziamento illegittimo.

Che cos’è il contratto di ricollocazione
La nuova misura introdotta dal decreto prevede che ai beneficiari sia assegnato dallo Stato un voucher, ossia un assegno, con il quale i disoccupati potranno recarsi presso un’agenzia del lavoro (privata) o un altro soggetto riconosciuto e accreditato per richiedere e sottoscrivere un intervento di assistenza nella ricerca di un nuovo lavoro. Solo quando l’agenzia avrà effettivamente ricollocato il disoccupato, ovvero gli avrà trovato un nuovo lavoro, il disoccupato consegnerà all’agenzia il voucher che dovrebbe fungere da compenso per l’operazione svolta.

Beneficiari
Per esplicito interessamento delle Regioni, la versione finale del Decreto attuativo prevede che potranno accedere al voucher di ricollocazione:

  • Lavoratori licenziati illegittimamente per licenziamento collettivo;
  • Lavoratori licenziati illegittimamente per giustificato motivo oggettivo;
  • tutte le persone in stato di disoccupazione (ai sensi della lettera c, comma 2, articolo 1, D. Lgs 181/2000);

Modalità di accesso e funzionamento

  • Per accedere al voucher, l’interessato dovrà seguire il seguente percorso:
  • recarsi in un Centro per l’Impiego e definire, con il personale, il proprio profilo personale di occupabilità che individua il livello di occupabilità del disoccupato stesso;
  • Maggiore sarà l’occupabilità del lavoratore e minore sarà il voucher, dal momento che la ricerca del lavoro sarà più semplice; viceversa, minore sarà l’occupabilità del lavoratore e maggiore l’importo dell’assegno, dal momento che la ricerca del lavoro richiederà un’azione più impegantiva lavoratore (all’atto pratico un assgno «medio» di ricollocazione" potrebbe aggirarsi intorno ai 1.500 euro, aumentabile anche a 3000-4000 euro nei casi più complicati);
  • una volta individuata la dote individuale di ricollocazione, ovvero l’importo dell’assegno che sarà successivamente erogato dallo Stato o dalle Regioni, il disoccupato potrà recarsi, a propria scelta, o presso una struttura pubblica (ad esempio un Centro per l’impiego) o presso una struttura privata, come un’agenzia per il lavoro accreditata per richiedere e ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro;
  • L’istituzione o agenzia del lavoro che si occuperà della ricollocazione del soggetto dovrà assegnare al lavoratore un tutor o un job advisor, che lo seguirà nel percorso approntato per ottenere un nuovo impiego. Solo quanto il lavoratore troverà effettivamente una nuova occupazione l’agenzia sarà remunerata dallo Stato o dalla Regione, con il voucher ottenuto. In altri termini l’assegno in mano all’Agenzia del lavoro diventerà pagabile solo quando sarà avvenuto l’effettivo ricollocamento del lavoratore e non per l’attività che l’agenzia dovrà comunque svolgere a sostegno del soggetto disoccupato;

Casi di decadenza

  • Il lavoratore disoccupato decade dalla dote, ossia dalla possibilità di vedersi assegnato il voucher da spendere in un’agenzia del lavoro, se non partecipa alle iniziative di ricerca del lavoro proposte dall’agenzia, se non partecipa a corsi e seminari di riqualificazione professionale e se, comunque, non accetta le proposte del soggetto accreditato all’attività di ricollocazione;
  • E’ prevista la decadenza dal voucher anche nel caso in cui si rifiuti, senza motivo giustificato, una congrua offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo;
  • Ultimo caso di decadenza dal voucher di disoccupazione è la perdita dello stato di disocupazione (ad esempio nel caso in cui il soggetto trovi e ottenga, per propria iniziativa personale un nuovo contratto di lavoro).

Iscriviti a Money.it