Contributi versati prima dei 18 anni, quando valgono di più?

Lorenzo Rubini

12/01/2021

Esiste una norma che prevede che i contributi accreditati in giovane età vengano calcolati 1,5 volte, ma il beneficio non riguarda tutti i lavoratori.

Contributi versati prima dei 18 anni, quando valgono di più?

I lavoratori precoci sono coloro che hanno iniziato a lavorare prima del compimento dei 18 anni di età e per la precisione sono quei lavoratori che hanno versato almeno 12 mesi di contributi prima di compiere i 19 anni. L’inclusione nella categoria dei lavoratori precoci, quindi, non dipende dal tipo di impiego o dalla mansione svolta ma dall’aver iniziato a lavorare in giovanissima età.

Il lavoro precoce prevede l’agevolazione per l’accesso alla pensione grazie alla quota 41. Ma la normativa attualmente in vigore prevede anche un altro tipo di valorizzazione dei contributi versati prima del compimento della maggiore età, ma questo beneficio non riguarda la totalità dei lavoratori.

Rispondiamo ad un lettore di Money.it che ci scrive:

“Buongiorno, mi e’ stato detto che si può recuperare un anno valido per la pensione se hai iniziato da giovanissimo a lavorare vero?”

Contributi lavoro precoce

Esiste una norma che prevede l’accredito di un maggior numero di contributi per chi ha svolto lavoro in età giovanissima. Si tratta della legge 335 del 1995, la riforma Dini, che prevede, appunto, una valorizzazione del 50% dei contributi versati prima del compimento della maggiore età.

Un anno di contributi, quindi, versati prima di compiere i 18 anni vale 1,5 volte. Per chi ha lavorato 2 anni prima del compimento dei 18 anni, quindi, c’è la possibilità di vedersi accreditare 3 anni di contributi.

In questo quello che le è stato detto risponde al vero, ma è bene sottolineare che questo beneficio non è applicabile alla totalità dei lavoratori ma solo a coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1996 in poi.

Da sottolineare, inoltre, che l’aumento dei contributi è valido solo ai fini del diritto della pensione e non del calcolo dell’assegno. I contributi maggiori, quindi, servono solo per il raggiungimento del requisito contributivo di accesso ma non per il calcolo dell’assegno previdenziale spettante.

Come dicevamo, però, questo beneficio è appannaggio esclusivo di chi ha iniziato a lavorare dopo l’entrata in vigore della Legge Dini, ovvero a partire dal 1996. Per chi ha contribuzione versata prima di tale data il beneficio non è riconosciuto.

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