Controllo ogni 5 anni o 99?

Marco Marchi

14 Agosto 2017 - 08:00

Qual è la logica utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per eseguire i controlli fiscali? Di Marco Marchi.

Controllo ogni 5 anni o 99?

In questo passaggio del manuale di controescapologia il Dottor Marco Marchi ci spiega qual è la logica utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per definire i controlli da effettuare sui contribuenti. Una logica molto lontana da quella rappresentata dall’escapologo.

SEGRETO

In questo segreto si spiega quali debbano essere le motivazioni che un imprenditore disinibito deve porre a base della scelta della sede legale della propria società. In primo luogo, a parere dell’escapologo, l’imprenditore accorto, nel momento in cui pianifica la fiscalità della propria azienda, tiene conto sempre della probabilità di subire un controllo contabile da parte dell’Agenzia delle Entrate in occasione del quale i «segreti» applicati potrebbero essere messi in discussione. Per dimostrare scientificamente la solidità della propria tesi l’autore si avventura in un complesso ragionamento statistico che conduce a conclusioni alle quali nemmeno i solutori più esperti sarebbero potuti arrivare: le società con sede legale a Roma e Milano hanno la probabilità di subire un controllo una volta ogni 99 anni! Ma non è tutto; poiché il raggiungimento degli obiettivi di budget posti a base dell’attività accertativa è più semplice se essa è indirizzata verso i grandi soggetti, è dimostrato inconfutabilmente, che la probabilità di subire un accertamento contabile è inversamente proporzionale alla dimensione della società per cui se l’imprenditore accorto riesce a mantenere il volume dei ricavi al di sotto dei due milioni di euro e stabilisce la sede legale nello studio di un qualsiasi professionista che esercita in una metropoli, il rischio di essere visitati da un funzionario dall’amministrazione finanziaria è prossimo allo zero”.

COMMENTO

La logica sottesa a questo segreto, è elementare: minore è il numero degli addetti alle verifiche, maggiore è il numero delle società da sottoporre a verifica, maggiore è la probabilità di farla franca.

Evidentemente sfuggono i metodi utilizzati dall’amministrazione finanziaria per pianificare ed indirizzare l’attività accertativa.

Ogni anno l’Agenzia delle Entrate, che da tempo ha abbandonato il pallottoliere, propone gli indirizzi operativi per prevenire e contrastare i fenomeni di evasione; su questa base, attraverso un approccio razionale, viene effettuata una selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo tenendo conto della categoria di appartenenza e del contesto socio economico di riferimento.

Può sorprendere ma l’agenzia ha gli strumenti informatici che consentono di effettuare una mappatura del territorio di competenza sulla base di indicatori sia fiscali che socio-economici per valutare complessivamente la capacità contributiva dei soggetti o supportare eventuali contestazioni basate sulla incongruenza dei ricavi dichiarati o di altri indicatori di rischio significativi.

Si tenga conto inoltre che, sempre di più, l’agenzia dedica particolare attenzione non solo ai casi più gravi dei reati consistenti nelle false fatturazioni ma anche alle situazioni di false indicazioni di componenti negativi cercando di individuare eventuali ricorrenze di comportamenti tra contribuenti che attingono alle medesime fonti informative.

Per questo motivo, se proprio si vuol fare un calcolo probabilistico, chi intende applicare i segreti propinati dall’escapologo - soprattutto quelli che vengono definiti border line - deve sapere che, in presenza di elementi che fanno attribuire ad un unico soggetto il ruolo di «ideatore/facilitatore» del comportamento evasivo, l’ufficio dovrà procedere ad ampio raggio nei confronti dei soggetti che hanno messo in atto il comportamento indebito, compreso il consulente.

In altre parole, se l’agenzia individuasse nelle tesi contenute nel testo interessato un intento fraudolento, potrebbe con molta facilità acquisire l’elenco degli acquirenti del manuale per inserirli in liste selettive da sottoporre a controllo per il rilevante grado di pericolosità fiscale.

Ma anche se le considerazioni di natura probabilistica fossero fondate non è possibile trascurare il problema fondamentale che mina le fragili fondamenta del castello di carte costruito dall’escapologo.

Nel segreto proposto, si sostiene che “…gli imprenditori disinibiti spostano la sede legale delle loro aziende presso studi di commercialisti o consulenti nelle grandi città italiane, ovviamente senza cambiare nulla nel loro assetto organizzativo, infatti la domiciliazione della sede legale è puramente un aspetto formale…”.

Senza approfondire le importanti questioni riguardanti la competenza territoriale in materia fallimentare, a parere di chi scrive sembra che si sia tenuto conto solo del primo comma dell’art. 46 del codice civile, rubricato «sede delle persone giuridiche» dove si afferma che «Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede».

Tutto deporrebbe a favore della tesi dell’escapolgo se non fosse che l’articolo 46 del codice civile prosegue precisando che “Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell’art. 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima”.

In altre parole, se la società che svolge la propria attività amministrativa in un luogo, stabilisce la sede legale in altro luogo, al solo scopo di assoggettarsi alla competenza di un ufficio dell’agenzia delle entrate preferito rispetto a quello «naturale», può vedersi contestata la propria scelta subendo gli effetti dell’art. 59 del D.P.R. 600/73 in forza del quale «L’amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale (de)i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa».

Da rilevare infine come l’Agenzia delle Entrate sia ben al corrente di questo “segreto” o presunto tale, tant’è che alcuni uffici lombardi già si sono mossi per invitare molte società a regolarizzare la propria posizione eliminando il domicilio fittizio:

http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201110181148084179&chkAgenzie=ITALIAOGGI

Con buona pace dei calcoli di probabilità temerariamente proposti all’imprenditore «disinibito»!

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