Avvocati: gli atti processuali in cui manca la firma sulla procura alle liti da parte del cliente sono considerati nulli, mentre il legale sarà condannato al pagamento delle spese processuali.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5577/17 emanata nella giornata di lunedì 6 marzo 2017 ha fatto chiarezza sulle conseguenze previste per gli avvocati che depositano in causa un atto processuale dimenticando di inserire la procura alle liti firmata dal cliente.
Come vedremo di seguito nel dettaglio, la Corte di Cassazione ha stabilito che tutti gli avvocati “distratti” che dimenticheranno di far firmare al cliente la procura alle liti saranno costretti al pagamento delle spese processuali, mentre la domanda naturalmente verrebbe rigettata per la nullità insanabile dell’atto.
Questo perché, come precisato dalla Corte di Cassazione, il cliente non è dovuto al pagamento delle spese processuali dal momento che, in mancanza della firma, non risulta il conferimento del mandato al legale. Ecco perché quando si scrive un atto processuale bisogna ricordarsi di far firmare la procura alle liti o altrimenti ne dovrete pagare le conseguenze.
Corte di Cassazione: avvocati distratti costretti a pagare le spese processuali
Nell’ordinanza n. 5577/17 del 6 marzo, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in materia di spese processuali, per i ricorsi proposti dall’avvocato in assenza della procura alle liti da parte dell’assistito, l’attività svolta non ha alcun effetto sulla parte per la quale si dichiara di agire in giudizio ma resta nell’esclusiva responsabilità del legale. Ed in questo caso l’avvocato dovrebbe pagare anche le spese processuali.
In mancanza della firma da parte del cliente menzionato dell’atto, infatti, non c’è alcuna prova che dimostra che questo abbia effettivamente letto e voluto quel documento e di conseguenza non gli può essere attribuita alcuna paternità, neppure indiretta.
La firma sulla procura è indispensabile perché solo così gli effetti della citazione o della comparsa di risposta saranno trasferiti dal difensore al cliente. Senza firma quindi l’atto processuale è da considerare nullo mentre il legale dovrà pagare le spese processuali. E non solo, perché qualora il cliente dimostri di aver subito dei danni a causa della dimenticanza da parte del proprio legale, può persino richiedergli i danni.
Possiamo concludere dicendo che la procura alle liti conferita, ponendo la firma sull’atto processuale, al proprio difensore è un requisito di ammissibilità dell’instaurazione del giudizio ed è per questo che se ne esclude qualsiasi possibilità di ratifica.
Avvocati, cambiano le regole per la redazione dell’atto processuale?
Nei prossimi mesi potrebbero esserci delle novità ben più rilevanti per l’atto processuale rispetto a quanto specificato nelle ultime ore dalla Corte di Cassazione. Infatti, presto dovrebbe essere emanato un decreto ministeriale voluto da Andrea Orlando che cambierà le regole per la redazione dell’atto processuale.
Con questo decreto il Ministro della Giustizia vuole introdurre due elementi fondamentali che non possono mancare nell’atto: la chiarezza e la sinteticità. Per gli avvocati quindi diventerebbe obbligatorio redigere un atto processuale che allo stesso tempo sia sintetico e chiaro, come imposto dalla nuova legge.
Di questo decreto se ne parla dalla fine del 2016, ma ad oggi non ci sono ancora novità sulla data in cui verrà emanato. Per adesso quindi gli avvocati non sono obbligati dalla legge a scrivere un atto processuale chiaro e sintetico, anche i sarebbe comunque una buona usanza a rispettare questi due criteri per farsi apprezzare dal giudice. Il tutto, naturalmente, senza dimenticare di far firmare la procura alle liti.
Per saperne di più su come potrebbero cambiare le regole per la redazione dell’atto processuale, vi consigliamo di leggere-Avvocati, cambia la redazione dell’atto: il Ministro della Giustizia stabilisce nuove regole.
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