La magistratura militare ha competenza esclusiva sui reati commessi dalla Forze armate italiane. Funzioni, composizione e differenze con la magistratura ordinaria.
La magistratura militare italiana è organizzata, disciplinata e regolamentata dall’ordinamento giudiziario militare, che segue regole e principi parzialmente differenti rispetto alla magistratura ordinaria.
In particolare, la magistratura militare ha competenza esclusiva sui reati militari commessi dagli appartenenti alle Forze armate, sia in tempo di pace che in tempo di guerra.
Nel 1981, un’importante riforma ha eliminato molte differenze tra magistratura ordinaria e militare, estendendo anche a quest’ultima le garanzia di indipendenza proprie della magistratura.
Caratteristiche, attribuzioni e competenze
La magistratura militare è competente a giudicare i reati militari commessi dalla Forze armate italiane e svolge questo ruolo con le stesse garanzie di autonomia e indipendenza della magistratura ordinaria. Tuttavia non è sempre stato così: infatti solo nel 1981 la legge n.180 ha eliminato le differenze tra la magistratura militare e quella ordinaria. Da allora, la presidenza degli organi giudiziari militari è affida ad un magistrato civile e non ad un ufficiale.
I tribunali sono formati da tre membri (due magistrati militari e un ufficiale), mentre le Corti d’Appello sono formate da cinque membri (tre magistrati e due ufficiali). La funzione giurisdizionale degli ufficiali dura due mesi e dipende da una estrazione a sorte.
In via del tutto eccezionale, solo in caso di guerra, la legge ammette il ricorso per Cassazione anche delle sentenze emesse dagli organi giudiziari militari.
Struttura della magistratura militare
La giustizia militare italiana si articola in due gradi di giudizio: il tribunale militare e la Corte d’Appello militare. La funzione requirente e l’esercizio dell’azione penale, invece, è affidata alla procura militare generale.
Per capire meglio come è organizzata la magistratura militare scendiamo nei dettagli. Nello specifico attualmente ci sono:
- tre Tribunali militari, con altrettante procure, aventi sede nelle città di Verona, Roma e Napoli;
- un Tribunale militare di sorveglianza, con sede a Roma;
- una Corte d’appello militare, con sede a Roma.
Tutta la disciplina riguardo le circoscrizioni giudiziarie, i tribunali, la loro composizione e le aree territoriali di giurisdizione è contenuta nel d.lgs 15 marzo 2010 n, 66, ovvero il “Codice dell’arruolamento militare”, nel quale si prevede anche che, in caso di guerra, possano essere istituiti ulteriori tribunali, come i tribunali militari di bordo e quelli presso i corpi di spedizione all’estero.
Articolazione sul territorio
La magistratura militare è diramata in tutta la Penisola. Dopo la riforma del 2005 la sua distribuzione sul territorio è ripartita come segue:
- 3 tribunali e procure, a Verona, Roma e Napoli;
- Verona ha la competenza territoriale su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna;
- il tribunale militare e la procura militare di Roma hanno la competenza in Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Umbria e Sardegna;
- il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
- le sezioni di Corti d’appello militari di Verona e Napoli sono soppresse, e i relativi uffici della Procura generale militare della Repubblica, sono unificate con l’unica Corte militare d’appello di Roma, con competenza su tutto il territorio nazionale.
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