La Corte dei conti è l’organo adibito al controllo della spesa pubblica dello Stato. Ha funzione giurisdizionale, amministrativa ed economico-finanziaria. Ecco come funziona.
La Corte dei conti è l’organo dello Stato italiano con funzione giurisdizionale, amministrativa e, soprattutto, di controllo e vigilanza su tutte le spese pubbliche del bilancio. In poche parole, svolge la funzione di garantire il corretto andamento della finanza pubblica, analizzando le entrate e le uscite.
La Corte dei conti svolge le sue attività attraverso una complessa articolazione in sezioni centrali e territoriali, mentre la funzione giurisdizionale è svolta mediante la previsione di sezioni di primo grado in tutti i capoluoghi di Regione.
La Costituzione italiana ne fissa le competenze e le funzioni, attribuendogli sia funzioni giurisdizionali - come se fosse una magistratura autonoma - sia revisionali della contabilità pubblica.
COSA FA LA CORTE DEI CONTI? TUTTE LE FUNZIONI
Composizione e funzione della Corte dei conti
La Corte dei conti è uno degli organi previsti dall’ordinamento italiano (e da quasi tutti i paesi civil law) disciplinato dall’articolo 100, che gli conferisce la funzione di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione.
La Corte dei conti, inoltre, esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa (nei casi e nelle forme stabilite dalla legge) al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, e riferisce direttamente alle Camere il risultato del riscontro eseguito.
Dopo la previsione costituzionale, la Corte dei conti ha accresciuto notevolmente il suo valore, tanto da ricevere l’appellativo di “garante imparziale” dell’equilibrio economico finanziario di tutto il settore pubblico, in particolare della gestione delle risorse collettive.
La Corte dei conti ha una composizione complessa, che varia in base alla funzione da svolgere, se di controllo dei conti o giurisdizionale.
Per semplificare, diciamo che la Corte dei conti è strutturata su uffici centrali e territoriali. In pratica, l’organizzazione della Corte prevede sia delle Sezioni giurisdizionali che di controllo distribuite in modo non uniforme sul territorio nazionale, e con delle particolarità. A livello centrale, la Corte dei conti viene affiancata dalla Procura Generale contabile mentre la Sicilia, regione a Statuto speciale, la Procura Generale presso la Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana è considerata quale sezione della Procura centrale nel territorio siciliano.
Per fare chiarezza sulle funzioni della Corte dei conti, di seguito andremo a spiegare le tre competenze principali:
- il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo;
- il controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche;
- il controllo economico finanziario.
Il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo
La Corte dei conti deve accertare che gli atti del Governo siano conformi alle leggi dello Stato, soprattutto in tema di bilancio pubblico. L’articolo 3 della legge n. 639 del 1996 determina quali atti sono sottoposti al vaglio della Corte:
- i provvedimenti emanati dal Consiglio dei Ministri;
- gli atti del Presidente del Consiglio dei Ministri con oggetto il conferimento di incarichi e le direttive generali per lo svolgimento dell’azione amministrativa;
- atti contenenti la programmazione di spese generali, attuative di norme comunitarie;
- provvedimento che di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare pubblico;
- decreti di variazione del bilancio.
Il controllo preventivo sugli atti del Governo consta nell’invio dell’atto al competente ufficio della Corte dei conti. Se risulta corretto e, quindi, legittimo, l’atto dell’esecutivo acquista efficacia e produce effetti giuridici. Altrimenti sarà necessario una modifica ed una successiva valutazione.
Il controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche
Altra importante funzione della Corte dei conti è il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, controllo che, a differenza di quello sugli atti del Governo, è di carattere successivo.
Questa funzione serve a verificare la legittimità e la regolarità delle gestioni ed il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Inoltre, accerta la rispondenza dei risultati dell’amministrazione rispetto agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutandone costi, modi e tempi. Il controllo della Corte può avvenire su qualsiasi atto o notizia, anche con ispezioni ed accertamenti diretti.
La Corte dei conti controlla gli atti di tutte le amministrazioni dello Stato, comprese le istituzioni scolastiche, le aziende e le amministrazioni statali ma con ordinamento autonomo, gli enti locali (Regioni, Province e Comuni), le istituzioni universitarie, gli enti del servizio sanitario nazionale, le gestioni fuori bilancio ed i fondi di provenienza comunitaria.
Al termine dell’attività di controllo, la Corte dei conti riferisce quanto appreso al Parlamento e alle istituzioni interessate.
Il controllo economico finanziario
La Corte dei conti vigila anche sulla gestione economico finanziaria degli enti che utilizzano risorse pubbliche ingenti. Questo procedimento serve a valutare la razionalità e la congruità delle stime e delle misurazioni delle previsioni di spesa, senza entrare nel merito delle decisioni.
In particolare, la Corte dei Conti controlla:
- gli enti che godono di contribuzione periodica a carico dello Stato;
- gli enti che si finanziano con imposte, contributi e tasse;
- gli enti che godono di un apporto al patrimonio in capitale, servizi, beni ovvero mediante concessione di garanzia;
- le società per azioni derivanti dalla trasformazione dagli enti pubblici economici.
Il controllo viene esercitato nel corso della gestione dell’ente, ed ha per oggetto la gestione finanziaria e amministrativa nella sua integrità. Al termine del controllo, la Corte dei conti redige una relazione con tutte le valutazioni in merito all’attività finanziaria dell’ente. Tale valutazione viene inviata sia all’ente controllato che al Parlamento nonché ai Ministeri vigilanti, i quali possono adottare le misure necessarie a migliorare la gestione economica.
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