Credito d’imposta adeguamento tecnologico: è caos sui requisiti necessari

Guendalina Grossi

12 Gennaio 2018 - 15:23

Credito d’imposta adeguamento tecnologico spesometro e lipe: è caos sui requisiti necessari per ottenerlo. Vediamo di seguito cosa stabilisce la normativa a riguardo.

Credito d’imposta adeguamento tecnologico: è caos sui requisiti necessari

Credito d’imposta adeguamento tecnologico: introdotto dall’art. 21 ter del decreto legge del 31 maggio 2010 n. 78 spetta ai contribuenti, in attività nel 2017, tenuti a trasmettere spesometro e comunicazioni trimestrali Iva delle liquidazioni periodiche qualora nell’anno precedente abbiano realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro.

L’art 21 ter del decreto legge n. 78/2010 riconosce un credito d’imposta una tantum di importo pari a 100 euro per l’adeguamento tecnologico. Tale importo è riconosciuto anche in relazione all’esercizio dell’opzione della fatturazione elettronica.

Dopo la pubblicazione della risoluzione n. 2/E da parte dell’Agenzia delle Entrate, che ha istituito i codici tributo da usare in compensazione con modello F24, è nato il caos.

Molte testate che hanno pubblicato la notizia hanno infatti riportato che tra i requisiti necessari per il riconoscimento del credito d’imposta c’è quello di inserire nella dichiarazione dei redditi la spesa sostenuta per per l’adeguamento tecnologico andando in contrasto con quanto previsto dalla legge.

Vediamo di seguito dunque cosa prevede l’art. 21 ter che riconosce il credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico.

Credito d’imposta adeguamento tecnologico: l’articolo 21 ter

Ecco l’articolo 21 ter che disciplina il credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico:

“1. Ai soggetti in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-bis, ovvero che esercitano l’opzione di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d’imposta pari a euro 100. Il credito spetta ai soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a euro 50.000.

2. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1 gennaio 2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

3. Oltre al credito di cui al comma 1, è attribuito, per una sola volta, un ulteriore credito d’imposta di 50 euro ai soggetti di cui al medesimo comma 1 che, sussistendone i presupposti, esercitano anche l’opzione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro il 31 dicembre 2017. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, è indicato nella dichiarazione dei redditi ed utilizzato secondo le modalità stabilite nel comma 2.

3-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

(1) Articolo aggiunto dall’art. 4, comma 2 decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225. Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l’art. 4, comma 4 del citato decreto-legge n. 193/2016.

Credito d’imposta adeguamento tecnologico: il caso sui requisiti per ottenerlo

L’errore commesso da numerose testate online di indicare tra i requisti necessari, per il riconoscimento del credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico, l’obbligo di inserire la spesa sostenuta per tale adeguamento nella dichiarazione dei redditi è chiaramente in contrasto con quanto previsto dal comma 2 dell’art. 21 ter del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, inserito dall’art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

Infatti nel comma 2° del suddetto articolo viene specificato che è il credito d’imposta che deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) e non la spesa sostenuta per l’adeguamento tecnologico.

Bisogna dunque, quando si scrive, cercare di prestare sempre la massima attenzione alle informazioni che si forniscono in modo tale da non portare fuori strada il lettore.

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