Decreto Liquidità: sospensione della postergazione dei prestiti dei soci nei confronti della società, esamina della disciplina prevista nell’articolo 8 del decreto legge n. 23/2020.
Tra le novità del Decreto liquidità, siglato in data 6 aprile 2020, vi è anche quella relativa alla sospensione della postergazione dei prestiti dei soci nei confronti della società.
In base a quanto stabilito dall’articolo 8 del DL liquidità 23/2020, per la restituzione dei prestiti effettuati dai soci alla propria società sono disapplicate le norme del Codice Civile che ne prevedono la postergazione rispetto agli altri debiti societari.
DL Liquidità, le novità sulla postergazione dei prestiti dei soci
L’articolo 8 del DL 23/2020 dispone che ai finanziamenti effettuati dai soci nei confronti della loro società, tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre, non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del Codice Civile.
La nuova normativa mira a disinnescare la disciplina che prevedeva il differimento del rimborso dei finanziamenti soci alla soddisfazione degli altri creditori, e quindi sospende anche l’eventualità di un possibile rimborso delle restituzioni di finanziamenti soci, se gli stessi fossero avvenuti nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento.
Di conseguenza, in base all’articolo 8 del DL 23/2020, a prescindere dalla situazione economica finanziaria della società, il rimborso dei finanziamenti soci non è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.
Alt alla postergazione solo per i finanziamenti soci 2020
La disapplicazione degli articoli 2467 e 2497 quinquies del Codice Civile riguarda solo i finanziamenti erogati dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, ed essi potranno essere restituiti ai soci anche negli anni successivi, senza che l’organo amministrativo sia condizionato dall’obbligo di postergazione.
Quanto sopra esposta fa nascere due ipotesi:
- i finanziamenti soci dal 1 gennaio al 8 aprile 2020 mantengono la postergazione sia in questi mesi che dopo il 1 gennaio 2021;
- i finanziamenti soci dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, per i quali invece la postergazione è stata annullata.
Quindi, sarà utile, sia per la società che per il socio, distinguere contabilmente in bilancio i vari finanziamenti oggetto di rimborso per evitare possibili confusioni sulla applicabilità o meno del le regole di postergazione.
Società per Azioni e postergazione
È bene ricordare come la norma della postergazione è chiaramente riferita alle Società a Responsabilità Limitata (Srl), anche se secondo la giurisprudenza (Cassazione 16291/2018, 14056/2015, Tribunale di Milano sentenze 9104 e 1658/2015) si può applicare anche alle SpA di modeste dimensioni e con compagini sociali familiari.
Ne consegue che la sospensione della postergazione dei finanziamenti soci, erogati dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, è applicabile anche alle SpA a ristretta base azionarie e familiare.
Capitale Proprio e Capitale di credito
La società può ricorrere a due distinte forme di finanziamento:
- capitale proprio o di rischio, immesso dal socio e destinato ad esistere durante tutta la vita aziendale;
- capitale di credito, immesso dai terzi o dal socio e destinato ad essere rimborsato entro un determinato periodo.
Nel primo caso, i versamenti dei soci hanno una natura di conferimento, e quindi vengono inquadrati come capitale proprio, immesso nella società con il fine di una patrimonializzazione della stessa (aumenti del capitale Sociale, oppure versamenti in conto futuro aumento Capitale Sociale).
Questo innesca un effetto moltiplicatore sulla società, in quanto comporta una valorizzazione del Patrimonio Netto, che a sua volta si traduce in incremento di fiducia e solidità verso i terzi (istituti di credito, fornitori e potenziali clienti).
Al contrario, i versamenti dei soci come capitale di credito, quindi come finanziamenti, vengono inquadrati in bilancio come un debito. Di qui il rovescio della medaglia, in quanto in termini finanziari essi aggravano lo stato debitorio della società e possono far nascere considerazioni non positive della stessa da chi la guarda dall’esterno.
Inoltre il ricorso al capitale di credito, a differenza del capitale propio, comporta un aggravio di costi considerevole per l’azienda (si pensi ad esempio agli interessi passivi, oneri bancari, fideiussioni, ecc...).
Ecco perché, a mio avviso, in questo particolare momento di estrema difficoltà per l’emergenza epidemiologica COVID-19, dove le aziende hanno estrema necessità di liquidità per poter ripartire, il legislatore avrebbe dovuto incentivare maggiormente la ricapitalizzazione societaria, e non limitarsi alla semplice sospensione delle postergazione dei finanziamenti soci.
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