Vediamo la procedura per chiedere il fallimento dell’impresa commerciale: requisiti, tribunale competente, documenti necessari e chi può fare istanza di fallimento.
Come dichiarare il fallimento? Quando e chi può farlo? Cerchiamo di rispondere a queste domande in maniera esaustiva e chiara, facendo riferimento alla legge fondamentale che disciplina il fallimento e le procedure concorsuali: il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Non esiste una procedura univoca, il fallimento può essere proposto dall’imprenditore commerciale, dai suoi creditori o dal pubblico ministero. Ma, a prescindere da chi ne faccia richiesta, produce sempre gli stessi effetti. Ecco i passi da seguire e i documenti da presentare in tribunale.
COME DICHIARARE IL FALLIMENTO: LA GUIDA
Chi può fallire? I requisiti legali
Per essere sottoposti alla procedura di fallimento bisogna che si verifichino diverse condizioni oggettive e soggettive. Possono “fallire” le imprese private (sia ditte individuali che società) che esercitano attività commerciale. Al contrario non possono fallire gli enti pubblici, i piccoli imprenditori, le imprese non commerciali e chi lavora in proprio con i membri della famiglia.
La condizione per la dichiarazione di fallimento è lo stato di insolvenza, ovvero l’incapacità dell’imprenditore di pagare i debiti e le obbligazioni di natura materiale (ad esempio la consegna delle merci).
Per evitare il fallimento, l’imprenditore deve dimostrare di aver avuto nei tre esercizi precedenti l’istanza di deposito di fallimento un attivo patrimoniale non superiore a 300mila euro per ogni anno. Altro limite per non fallire si riferisce, invece, ai ricavi lordi: nei tre esercizi precedenti questi non devono essere superiori a 200mila euro. E ancora, per non fallire l’imprenditore deve avere al momento della richiesta di fallimento debiti - scaduti e non - per un ammontare non superiore a 500mila euro.
Come chiedere il fallimento: la richiesta dell’imprenditore
La domanda di fallimento può essere presentata in prima persona dall’imprenditore che ha i requisiti esposti sopra. Anzi, l’articolo 14 della Legge 16 marzo 1942, n. 267 (così come sostituito dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e successivamente modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169) stabilisce che l’imprenditore che è in stato di insolvenza e ha i requisiti oggettivi, soggettivi e dimensionali di cui sopra abbia l’obbligo di chiedere il proprio fallimento. Anzi, l’imprenditore che, pur consapevole del proprio dissesto economico non chiede il fallimento rischia gravi conseguenze penali.
Vediamo adesso a quale tribunale va presentata la richiesta e quali documenti sono necessari.
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Il tribunale competente e i documenti da depositare
A questo punto è importante capire a chi rivolgersi. Il tribunale competente per il fallimento è quello del luogo in cui sorge la sede principale dell’impresa, cioè dove si concentrano la maggior parte dei rapporti e delle attività imprenditoriali. La sede principale non sempre coincide con quella legale, e in caso di divergenza la scelta del tribunale va fatta guardando la prima e non la seconda (anche se questa risulta nel registro delle imprese).
La lista dei documenti che devono essere depositati:
- scritture contabili e fiscali obbligatorie dei tre esercizi precedenti alla richiesta di fallimento;
- stato delle attività imprenditoriali, elenco dei creditori e dei crediti;
- indicazione dei ricavi lordi nei tre esercizi precedenti;
- elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali sul patrimonio dell’impresa.
Richiesta di fallimento: i creditori
Oltre allo stesso imprenditore, possono chiedere il fallimento anche i creditori rimasti insoddisfatti. Questa è l’ipotesi più comune, e basta che ne faccia richiesta anche uno solo dei creditori presenti. In tal caso la domanda di fallimento va fatta con ricorso al tribunale competente. Nel ricorso il creditore deve fornire indicazioni che possano provare l’esistenza del credito, lo stato di insolvenza e la qualità di imprenditore commerciale come soggetto fallibile.
Se il fallimento viene dichiarato, il creditore che ha dato inizio alla procedura non avrà un trattamento di favore, ma sarà ammesso al passivo insieme a tutti gli altri creditori.
Anche il pubblico ministero può chiedere il fallimento
Oltre ai creditori, l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore può essere presa anche dal pubblico ministero. Egli è obbligato a chiedere il fallimento quando (vedi articolo 7 della Legge sul fallimento):
- l’insolvenza risulta da un procedimento penale in corso oppure dalla fuga dell’imprenditore, latitanza, irreperibilità, chiusura dei locali, trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore;
- l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.
Gli effetti della dichiarazione di fallimento
Se il giudice accerta i presupposti della dichiarazione di fallimento emette una sentenza con la quale avvia la procedura: in sintesi vengono raggruppati i beni dell’impresa e, con quanto raccolto, si procede al pagamento dei debiti. La sentenza serve anche a nominare il giudice delegato che vigila sul corretto svolgimento della procedura e il curatore fallimentare, colui che amministra l’impresa al posto dell’imprenditore fallito, fino alla fine della procedura.
La sentenza deve essere notificata ai debitori, ai creditori o pubblico ministero richiedenti, e viene annotata nel registro delle imprese. Per approfondire gli effetti del fallimento si rimanda al nostro articolo di approfondimento sulle conseguenze per l’imprenditore fallito.
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