Il Decreto ingiuntivo può basarsi su fattura o bolletta, ma in caso di opposizone del debitore occorrono altre prove integrative. I dettagli nella sentenza della Cassazione.
Fatture e bollette possono giustificare il decreto ingiuntivo, ovvero il provvedimento con cui il creditore intima al debitore di corrispondergli la somma dovuta.
Tuttavia, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura o la bolletta non bastano più a provare l’esistenza del debito, quindi, sarà necessario munirsi di prove ulteriori idonee a dimostrarne l’esistenza.
Le prove prodotte dal creditore in fase di opposizione hanno efficacia retroattiva, significa che vengono considerate a tutti gli effetti rientranti nella fase monitoria. Tutti i dettagli della nell’ordinanza numero 17659 del 2 luglio 2019 che vede contrapposti una società di fornitura d’acqua ed un Comune insolvente, per una cifra di 150mila euro.
Nell’opposizione a decreto ingiuntivo non basta la fattura: cosa dice la sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione torna a parlare di decreto ingiuntivo, e lo fa in riferimento alle prove che dimostrano l’esistenza del credito. Infatti, posto che il procedimento di ingiunzione può basarsi su una bolletta o una fattura non pagata, le cose cambiano quando il debitore si oppone.
La Corte ha accolto il ricorso dando ragione al ricorrente: le fatture, anche se numerose, sono idonee ad avviare l’ingiunzione di pagamento ma non bastano in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Infatti, quando il debitore contesta l’omesso pagamento o la veridicità delle fatture, il creditore deve a sua volta fornire prove ulteriori che dimostrino l’esistenza e l’ammontare della somma dovuta.
Maggiori dettagli nell’ordinanza allegata:
Bolletta o fattura non provano il credito: lo dice la giurisprudenza
La decisione della Corte di Cassazione che abbiamo appena visto non è un unicum, ma un orientamento ormai consolidato.
Già in precedenti decisioni (in particolare nella sentenza n. 9542 del 2018) i giudici della Suprema avevano stabilito che al momento dell’opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura e le bollette non si considerano più prove piene ma vengono degradate ad “elementi di prova”, in altre parole hanno valore indiziario ma non bastano da sole a dimostrare il credito.
In sostanza, senza prove ulteriori manca la dimostrazione dell’entità del debito.
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