Il Codice Penale non prevede ancora il reato di mobbing. Tuttavia chi subisce questa condotta ha diversi modi per reagire, sia con l’intervento delle Forze dell’ordine che delle organizzazioni sindacali.
Anche se il mobbing non è ancora un reato autonomo, la vittima può reagire in vari modi per ottenere la cessazione della condotta, la punizione del datore di lavoro e anche il risarcimento del danno.
Infatti, quando ricorrono i presupposti di una fattispecie penale, la vittima può denunciare il mobbing presso gli uffici delle Forza dell’ordine le quali daranno impulso alle indagini e ad un successivo processo.
Negli altri casi, chi subisce il mobbing da parte del datore di lavoro o di altri colleghi può rivolgersi alle organizzazioni sindacali o alle associazioni che tutelano i lavoratori, chiedere supporto psicologico e consigli legali.
Cos’è il mobbing?
Prima ricorrere alle vie legali, bisogna essere certi che la condotta del datore di lavoro sia ascrivibile all’ipotesi di mobbing, considerazione spesso non agevole. Infatti, nel nostro Codice Penale manca la previsione del reato di mobbing, lacuna normativa che il legislatore promette di aggiornare da anni.
Dunque, in assenza di una precisa previsione di legge, la giurisprudenza ha elaborato dei requisiti per individuare se le vessazioni possono essere considerate “mobbing”. I requisiti, sono i seguenti:
- la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
- l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
- il nesso causale tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore;
- la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio.
Ora che abbiamo chiarito cosa si intende per mobbing ai fini della legge italiana, se ritieni di essere stato vittima di questo reato ti indicheremo come reagire ed a quali autorità rivolgerti.
Come sporgere una denuncia per mobbing
Il lavoratore dipendente che ha subito atti di mobbing da parte del dirigente o dagli altri colleghi (si parla in tal caso di “mobbing orizzontale”) ha a disposizione diversi strumenti per fermare le vessazioni ed ottenere il risarcimento dei danni subiti.
In primo luogo, la vittima di mobbing può inviare una lettera di diffida al proprio datore di lavoro, dando comunicazione delle vessazioni ascrivibili alla condotta di mobbing e dei danni psicofisici che ha subito. Consigliamo di conservare sempre una copia, la quale può tornare utile nelle sedi legali.
Il passo successivo è sporgere denuncia per mobbing. Per rendere noto il fatto alle autorità, la vittima deve recarsi in uno degli sportelli mobbing che si trovano in tutte le città. Basta fare una ricerca su Internet oppure chiedere informazioni presso il Comune di residenza.
Molto spesso si tratta di organizzazioni sindacali o di associazioni di volontari che, a titolo gratuito, offrono il loro aiuto per indirizzare la vittima sul da farsi, dare consigli e metterlo in contatto, ove ce ne sia bisogno, con avvocati esperti del settore.
Ricordiamo che la denuncia per mobbing può essere fatta anche in forma anonima, se la vittima lo ritiene più sicuro.
Caso diverso è quando la condotta di mobbing assume dei connotati penalmente rilevanti. Ciò accade quando il datore di lavoro o gli altri colleghi rivolgono alla vittima delle vere e proprie minacce, intimidazioni, molestie sessuali, atti di diffamazione e violenza (anche solo verbale). In questo caso, la vittima può recarsi direttamente in uno degli uffici delle Forze dell’ordine (questure, Polizia postale, Arma dei carabinieri).
In questa sede, la vittima dovrà esporre l’accaduto alle autorità, descrivendo il fatto il più dettagliatamente possibile. Dopo la denuncia, gli agenti, sotto la direzione del pubblico ministero, daranno inizio alle indagini finalizzate a provare la concreta commissione del fatto. Le indagini hanno una durata massima di 6 mesi, prolungabili solo in casi di eccezionale difficoltà.
Se il reato viene confermato, l’autore del mobbing dovrà subire un processo in sede penale, con tutte le conseguenze di una possibile sentenza di condanna.
Richiesta di risarcimento
Come abbiamo visto, un elemento imprescindibile del mobbing è il danno psico-fisico subito dal lavoratore, il quale deve essere provato in sede di giudizio mostrando le perizie mediche.
La vittima può chiedere il risarcimento di tutte le spese mediche sostenute a causa delle vessazioni, a patto che esista un nesso causale tra il danno e la condotta di mobbing.
La legge italiana non prevede, per il momento, uno specifico risarcimento del danno da mobbing, ma la vittima può chiedere il risarcimento danni secondo le regole generali previste per i danni sul luogo di lavoro: sia i danni patrimoniali, come la perdita di chance lavorative ed il lucro cessante, sia non patrimoniali, ovvero i danni causati da stress, esaurimento nervoso ecc.
Per ottenere il risarcimento occorre instaurare una causa civile ed avere dei testimoni affidabili che possano confermare quanto viene dichiarato, per esempio i colleghi d’ufficio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA