Procurato allarme è il nome del reato commesso da chi annuncia disastri ed epidemie inesistenti, tali da mettere in allerta le Autorità e la popolazione. Ecco cosa dice il Codice penale, sanzioni e disciplina.
Da quando anche in Italia si sta diffondendo il coronavirus, alcuni hanno parlato di “procurato allarme” ritenendo che giornali e trasmissioni televisive stiano creano allarmismo nella popolazione, mentre il contagio sarebbe sotto controllo e le conseguenze del virus non sarebbero di grave entità, a meno che non attacchi soggetti a rischio.
La denuncia per procurato allarme ha evidenziato notevoli danni all’economia, soprattutto nelle Regioni del Nord Italia, per le quali il Governo ha emanato un decreto contro il coronavirus con misure che sospendono eventi, fiere, manifestazioni e molte attività commerciali.
Dall’altro lato però, c’è chi sostiene che la prevenzione dal contagio giustifichi le misure prese, e quindi non riconosce nell’atteggiamento delle Autorità e dei giornali il procurato allarme. In questo articolo vedremo significato e disciplina del procurato allarme e ipotesi previste dal Codice penale.
Procurato allarme: l’articolo 658 del Codice penale
Il procurato allarme è contenuto nel Codice penale nella sezione dedicata alle contravvenzioni concernenti l’ordine e la tranquillità pubblica. Infatti chi procura un allarme falso o sproporzionato provoca un danno all’intera popolazione, in particolare compromette il corretto svolgimento del lavoro delle Forze dell’ordine e delle altre autorità coinvolte, con il rischio di creare falsi allarmismi e notevoli disservizi.
L’articolo in questione è il 658 che recita precisamente:
“Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da dieci euro a cinquecentosedici euro.”
La dottrina indica questa fattispecie tra i reati di pericolo, dato che il giudice deve verificare se l’allarme è concretamente idoneo a provocare disservizi, allarmismi ingiustificati e quindi arrecare danni ai pubblici servizi. Per procurato allarme, infatti, si intendono tutte quelle notizie false o esagerate che fanno scattare le procedure d’emergenza senza che ne sia bisogno, ad esempio annunciare un incendio, la diffusione di un’epidemia, il pericolo di attentato, e ogni altro fatto che abbia un impatto sociale di considerevoli dimensioni.
Procurato allarme, quali conseguenze?
Chi commette procurato allarme rischia l’arresto fino a 6 mesi e l’ammenda fino a 516 euro. Tuttavia affinché ci possa essere la denuncia e la successiva condanna servono delle condizioni: precisamente che la notizia divulgata sia falsa e che sia idonea a creare panico sociale e a spingere le Autorità ad intervenire. La giurisprudenza esclude la responsabilità penale quando i giornalisti riportano la notizia parlando al condizionale e non in termini di certezza.
Non bisogna confondere il reato di procurato allarme con quello di “Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico” (ex articolo 656 del Codice penale); in questo caso il turbamento dell’ordine pubblico non è tale da far scattare le procedure d’emergenza delle Autorità. Per tale fattispecie si prevede l’arresto fino a 3 mesi e l’ammenda fino a 309 euro.
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