Indennità di disoccupazione per collaboratori (Co.Co.Co.): non sempre spetta. Ci sono dei casi, infatti, in cui questa è preclusa anche quando se ne soddisfano i requisiti essenziali.
La Dis-Coll non è per tutti i disoccupati: così come la NASpI per coloro che hanno cessato il lavoro come dipendenti, anche l’indennità di disoccupazione riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi (Co.Co.Co.) è preclusa ad alcune categorie di persone.
Quando si parla di Dis-Coll si fa riferimento a quella prestazione a sostegno del reddito riconosciuta a:
- collaboratori coordinati e continuativi (anche se a progetto);
- assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio.
L’importante è che questi abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, come stabilito dall’articolo 15 del decreto legislativo 22/2015. È inoltre richiesto almeno un mese di contribuzione maturato nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso.
Questi i requisiti per avere diritto alla Dis-Coll, ma ci sono comunque dei casi di esclusione (e altri in cui la prestazione si perde): vediamo di cosa si tratta.
Quando la Dis-Coll non spetta
Ritrovarsi disoccupati dopo un rapporto di lavoro con Co.Co.Co. - e soddisfare il requisito di un mese di contribuzione - non è condizione sufficiente per avere diritto alla Dis-Coll.
Ad esempio, la regola vuole che l’indennità di Dis-Coll non spetti a coloro che non sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps. Questa condizione preclude a molti la possibilità di accedere al sostegno economico.
Inoltre, la Dis-Coll non spetta a chi fa parte di una delle seguenti categorie:
- collaboratori che nel contempo sono titolari di pensione;
- titolari di Partita IVA;
- amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e di altri enti, con o senza personalità giuridica.
Quindi, chi ha una Partita IVA aperta, indipendentemente da quanto fattura (ricordiamo che i lavoratori autonomi con reddito annuo inferiore ai 4.800€ mantengono comunque lo stato di disoccupazione) non può fare richiesta della Dis-Coll.
Quando la Dis-Coll decade
Anche la Dis-Coll, così come la NASpI, prevede dei casi di incompatibilità, ossia degli eventi che fanno scattare la decadenza dell’indennità. Anche quando la Dis-Coll spetta e viene riconosciuta, questa potrebbe comunque essere tolta in un secondo momento. Nel dettaglio, questo avviene:
- alla perdita dello stato di disoccupazione;
- nel caso in cui il titolare della Dis-Coll dia avvio ad un’attività di lavoro autonoma, d’impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza darne comunicazione all’Inps (entro 30 giorni dall’avvio);
- titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario d’invalidità, salvo il caso in cui il percettore preferisca percepire l’indennità Dis-Coll;
- partecipazione non regolare alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti. In caso d’inosservanza degli obblighi, è stato introdotto un sistema di sanzioni proporzionali che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un’intera mensilità di prestazione, fino alla decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
Queste le situazioni che comportano la perdita della Dis-Coll, mentre nei casi descritti nel precedente paragrafo non è neppure possibile presentare la domanda per l’indennità, in quanto a Partite IVA, pensionati e amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e di altri enti, con o senza personalità giuridica questa prestazione è totalmente preclusa.
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