Nuovi importi per la Dis-Coll a decorrere dall’1 gennaio 2025. Ecco le nuove regole.
La Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione destinata ai collaboratori, agli assegnisti e ai dottorandi con borsa di studio, beneficia di un aumento degli importi per il 2025. Come avviene ogni anno, infatti, il valore di riferimento per il calcolo dell’indennità è stato adeguato tenendo conto dell’inflazione, portando a un incremento dell’importo massimo erogabile, garantendo così un maggiore sostegno economico per chi si trova in stato di disoccupazione involontaria.
L’adeguamento della Dis-Coll al costo della vita si allinea a quanto avviene per altre forme di tutela, come la Naspi, garantendo un meccanismo di rivalutazione che tiene conto dell’andamento economico. Tuttavia, il nuovo calcolo si applica esclusivamente alle prestazioni liquidate nel 2025, mentre per quelle già in essere restano validi i parametri precedenti.
Vediamo nel dettaglio come funziona oggi la Dis-Coll, quali sono i requisiti per richiederla e per quanto tempo spetta, soffermandoci poi sui nuovi importi.
A chi spetta
Possono accedere alla Dis-Coll i Co.Co.Co. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso Inps, non pensionati e privi di Partita Iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La tutela in argomento è estesa anche ai collaboratori delle Pubbliche amministrazioni.
Ai fini dell’accesso alla Dis-Coll, i lavoratori devono essere privi di Partita Iva al momento della presentazione della domanda. Dunque, in caso di eventuale invio della richiesta bisogna prima procedere alla chiusura dell’attività.
L’accesso alla Dis-Coll è invece precluso a:
-* gli amministratori;
- i sindaci o revisori di società;
- associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.
Requisiti
Ai fini dell’accesso alla Dis-Coll è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione involontaria;
- possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro all’evento stesso.
Calcolo dell’importo
L’importo della Dis-Coll viene determinato sulla base del reddito imponibile ai fini previdenziali, risultante dai versamenti contributivi effettuati nell’anno solare in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e in quello precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione.
Nel 2025 la Dis-Coll viene calcolata come segue:
- Il 75% della retribuzione media mensile se inferiore a 1.436,61 euro.
- Per la parte eccedente questa soglia, si aggiunge il 25% fino a un importo massimo di 1.562,82 euro.
Ad esempio, un collaboratore con un reddito imponibile di 1.600 euro riceverà il 75% di 1.436,61 euro, che corrisponde a 1.077,46 euro. Alla parte eccedente, pari a 163,39 euro, si applica il 25%, ottenendo così 40,85 euro. L’importo complessivo della Dis-Coll risulta quindi di 1.118,31 euro al mese.
Dal sesto mese (151° giorno d’indennità), l’importo della Dis-Coll si riduce del 3% ogni mese.
Contribuzione figurativa
Sulla Dis-Coll spetta anche la copertura figurativa, rapportata al reddito mensile. Tuttavia, vi è un limite massimo da non superare, fissato a 1,4 volte l’importo massimo dell’indennità per l’anno in corso.
Nel 2025, considerando che il tetto massimo è 1.562,82 euro, la contribuzione figurativa spetta entro un limite di 2.187,95 euro.
Durata
La Dis-Coll spetta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso.
Sia ai fini del calcolo della misura, che della durata della prestazione, per “mesi di contribuzione o frazioni di essi” si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.
La durata massima di fruizione è comunque pari a 12 mesi.
Quando fare domanda
La data di decorrenza della Dis-Coll dipende da quando viene fatta domanda. Nel dettaglio:
-* dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se la domanda viene presentata oltre l’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
- dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di ricovero ospedaliero, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o ricovero ospedaliero indennizzati;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque entro i termini di legge.
La domanda di Dis-Coll va presentata esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione. Tale termine decorre dalla data di cessazione dell’ultimo contratto di collaborazione.
Lla domanda va presentata esclusivamente in via telematica e attraverso l’applicazione DsWeb accessibile sul portale dell’INPS nella pagina dedicata al servizio.
Si può tuttavia fare domanda attraverso altre due modalità differenti:
-* contact center al numero gratuito da rete fissa 803 164 oppure lo 06 164 164 da rete mobile;
- rivolgendosi al patronato e altri intermediari dell’Inps;
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