Disoccupazione Naspi: INPS stabilisce la possibilità del riesame delle domande respinte a seguito dell’introduzione dei nuovi requisiti per il 2021 con il decreto Sostegni e lo fa con la circolare n.65 del 19 aprile.
Disoccupazione Naspi: il riesame delle domande respinte da INPS inviate dal 1° gennaio 2021 e i nuovi requisiti introdotti dal decreto Sostegni per l’anno corrente sono al centro della circolare n.65 del 19 aprile 2021 dell’Istituto.
Il decreto n.41 del 22 marzo 2021, il cosiddetto decreto Sostegni, più che aver introdotto un nuovo requisito per la disoccupazione Naspi ne ha eliminato uno per il 2021 previsto in via ordinaria ovvero le 30 giornate di lavoro effettivo da possedere nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Il nuovo requisito vale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
INPS con la circolare del 19 aprile dà indicazioni non solo sui nuovi requisiti per l’indennità di disoccupazione Naspi 2021, ma dispone il riesame delle domande respinte perché in mancanza del predetto requisito come vedremo nel dettaglio.
Ricordiamo che a coloro i quali la Naspi sia scaduta tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, o la DIS-COLL, il decreto Sostegni assegna 3 mensilità di reddito di emergenza.
Disoccupazione Naspi: nuovi requisiti 2021 e chiarimenti INPS
Per la disoccupazione Naspi INPS con la circolare n.65 del 19 aprile ricorda quali sono i nuovi requisiti 2021 introdotti dal decreto Sostegni. INPS chiarisce che:
“L’articolo 16 del decreto Sostegni, infatti, al comma 1 prevede che per le indennità di disoccupazione NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui l’articolo 3, comma 1, lettera c), del citato D.lgs n. 22 del 2015.”
INPS quindi ricorda che per gli eventi di disoccupazione verificatisi nel periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 l’accesso alla Naspi è ammesso con i seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione involontario (la Naspi non viene concessa per esempio in caso di dimissioni volontarie);
- 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
INPS ricorda ancora nella circolare quanto segue:
“Si chiarisce che - come già precisato nella circolare n. 94 del 2015 in materia di indennità NASpI - per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione involontaria del rapporto di lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.”
Disoccupazione Naspi e riesame domande
INPS nella circolare cui dedica un paragrafo alla disoccupazione Naspi introduce anche la questione del riesame delle domande presentate prima del 23 marzo - e prima della pubblicazione della circolare - e respinte perché mancanti del requisito delle 30 giornate poi eliminato. Specifica L’Istituto:
“Le domande di indennità di disoccupazione Naspi presentate a seguito di eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi nel periodo compreso tra la data dal 1° gennaio 2021 e la data di pubblicazione della presente circolare (19 aprile n.d.r.) e respinte per l’assenza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, devono essere riesaminate d’ufficio in attuazione della richiamata previsione di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 41 del 2021.”
Resterebbe tuttavia una questione aperta: quando il decreto Sostegni con i nuovi requisiti per la disoccupazione Naspi è stato introdotto con l’entrata in vigore il 23 marzo rientravano ancora nei termini per la presentazione della domanda (68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, 38 in caso di licenziamento per giusta causa), coloro che avevano cessato il rapporto di lavoro in modo involontario dal 14 gennaio 2021.
Sono di fatto esclusi, essendo decaduto il termine per la presentazione della domanda, coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro tra il 1° e il 14 gennaio e che non hanno fatto domanda di Naspi perché consapevoli di non avere il requisito delle 30 giornate.
Sebbene INPS abbia risolto il problema di chi per eventi di disoccupazione avvenuti dal 1° gennaio ha fatto domanda di Naspi respinta per mancanza del requisito, poi eliminato, prevedendo il riesame, non risolverebbe il problema della potenziale fattispecie che abbiamo sopra indicato.
Il decreto non prevede infatti in contemporanea una deroga alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di Naspi e neanche INPS vi fa riferimento nella circolare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA