Dopo la separazione o il divorzio può accadere che il figlio non voglia più avere contatti con il padre. Che ruolo ha la madre? È responsabile civilmente? Vediamo cosa dice la legge.
È responsabile la madre del bambino che non vuole più vedere il padre? Si tratta di una domanda insidiosa, data la delicatezza del rapporto genitori-figli che viene a crearsi dopo la separazione o la sentenza di divorzio dei genitori.
Non sempre il matrimonio termina in maniera pacifica, anzi, in molti casi i conflitti tra gli ex coniugi si riversano sulla prole, influenzando la libera determinazione dei rapporti genitoriali e a pagarne le conseguenze il più delle volte sono i padri.
La questione è molto complessa e non si può generalizzare: il giudice infatti deve valutare caso per caso se la decisione del figlio dipende dall’influenza della madre o se è frutto di una scelta consapevole. Se minore, sarà sempre necessario valutare l’età e la maturità del bambino, cosa che non serve nel caso in cui abbia compiuto la maggiore età e quindi può autodeterminarsi.
Se il giudice rileva che il rifiuto di vedere il padre dipende dalla madre quest’ultima sarà condannata a cessare la condotta immediatamente - anche con l’intervento degli assistenti sociali - e a corrispondere il risarcimento danni al padre. Facciamo le opportune distinzioni.
DIVORZIO, COSA SUCCEDE SE IL FIGLIO NON VUOLE VEDERE IL PADRE
Divorzio, quando la madre impedisce al figlio di vedere il padre
Partiamo dall’analisi del caso più estremo, quello in cui la madre impedisca al figlio di vedere il padre o limiti notevolmente gli incontri. Si tratta, come prevedibile, di un comportamento illecito. In primis viene leso il diritto del figlio alla bigenitorialità, in secundis avviene una violazione di quanto stabilito dal giudice in sede di separazione o divorzio, ovvero l’esercizio della genitorialità congiunta nell’interesse del o dei figli degli ex coniugati.
Questa ipotesi è molto delicata e necessita un’attenzione particolare da parte dei giudici. Infatti, in base alla gravità della condotta della madre, il giudice può:
- semplicemente ammonire la madre a non ripetere i comportamenti;
- cambiare il collocamento dei figli precedentemente stabilito dalla madre al padre;
- disporre una somma a titolo di risarcimento danni nei confronti del padre.
Oltre a risarcire il genitore che è stato privato della possibilità di vedere i figli, il giudice può anche comminare il pagamento di una sanzione amministrativa da 75 a 5.000 euro.
Cos’è la sindrome di alienazione parentale?
L’ipotesi della madre che influenza la scelta del figlio di vedere il padre, e viceversa, può portare a quella che viene detta Sindrome da alienazione parentale, di cui si è sentito molto parlare in riferimento al Ddl Pillon, oramai archiviato.
Per Sindrome di alienazione parentale (PAS) si intende un disturbo che insorge nei figli dopo la separazione o il divorzio dei genitori. Si verifica quando uno dei genitori denigra, offende e mette in cattiva luce l’altro al fine di convincere il figlio a non vederlo più.
Precisiamo che non si tratta di una patologia riconosciuta ma che comunque merita di essere approfondita dal giudice.
Figlio non vuole vedere il padre, che succede se è minorenne?
La questione è molto delicata quando i figli sono minorenni. Se il genitore escluso ricorre alle vie legali il giudice dovrà, entro i limiti del possibile, verificare la volontà del bambino.
Senza dubbio dopo il dodicesimo anno di età il minore può essere ascoltato in quanto ritenuto capace di intendere e dare spiegazioni; discrezionalmente potranno essere ascoltati anche bambini di età inferiore.
Se il figlio rifiuta di vedere il padre, anche se minore, non potrà essere costretto a farlo. Tutt’al più servirà l’intervento di psicologi e dei servizi sociali per favorire i rapporti anche con l’altro genitore.
Se la decisione del figlio dipende dal comportamento della madre, il giudice la condannerà ad interrompere la condotta e a risarcire il padre, ove ci siano i presupposti di una lesione morale.
Figlio maggiorenne non vuole vedere il padre dopo il divorzio
Cosa diversa se i figli hanno compiuto la maggiore età. In questo caso il giudice non può intervenire e il genitore escluso dovrà rassegnarsi alla scelta del figlio. A 18 anni infatti il figlio acquista la libertà di autodeterminarsi, anche nei riguardi dei rapporti genitoriali e senza che questo vada ad alterare il diritto a percepire l’assegno di mantenimento.
Ciò non toglie che se il giudice verifica che la madre abbia un comportamento ingiustamente denigratorio nei confronti del padre egli ordinerà di interrompere la condotta. In nessun caso però il figlio maggiorenne può essere costretto a frequentare un genitore contro la sua volontà.
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