Chi richiede all’Amministrazione un duplicato informatico deve pagare l’imposta di bollo? In linea generale la risposta è no. Qui la risposta dell’Agenzia delle Entrate.
Il duplicato informatico dei documenti amministrativi richiede il pagamento dell’imposta di bollo? Questo dubbio è stato sciolto dalla risposta ad interpello n. 323 del 2019: qui l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in linea di massima i duplicati informatici sono esenti da imposta di bollo.
Invece, l’imposta di bollo è richiesta laddove il duplicato informatico sia munito di dichiarazione di conformità all’originale.
Vediamo i dettagli della questione, analizzando la risposta dell’Amministrazione finanziaria.
Duplicato informatico, nessuna imposta di bollo sui documenti amministrativi
Come sappiamo, quando si chiede all’Amministrazione finanziaria un duplicato di qualsiasi natura occorre pagare l’imposta di bollo di 16 euro. Tuttavia ciò non è sempre vero: infatti, i duplicati in formato informatico non necessita di questa imposta.
A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 323 del 2019 (in allegato) dove si chiarisce che:
“Per i duplicati informatici di documenti informatici di cui all’articolo 23- bis, comma 1, del d.Lgs. n. 82 del 2005 non è, invece, prevista, come rilevato dalla Regione istante, alcuna dichiarazione di conformità all’originale, e, dunque, il rilascio di detti documenti non realizza il presupposto dell’imposta di bollo previsto dal citato articolo 1 della tariffa.”
Il file, infatti, da un punto di vista strettamente tecnico, non è un nuovo documento ma è identico e indistinguibile dall’originale, pertanto non è nemmeno corretto parlare di “copia”. Il richiedente deve pagare l’imposta di bollo solo sui duplicati informatici muniti di dichiarazione di conformità all’originale attestata da un pubblico ufficiale.
Tutti i dettagli nella risposta dell’Agenzia delle Entrate:
Duplicato informatico, che valore ha?
I duplicati informatici dei documenti amministrativi hanno pieno valore giuridico. Secondo il d.lgs 82 del 2005, si definiscono duplicati informatici tutti quei documenti che vengono riprodotti mediante “ la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario".
Dunque, sempre che prodotti nel rispetto delle linee guida, i duplicati informatici hanno lo stesso identico valore delle copie cartacee, con ogni effetto di legge conseguente.
Tuttavia, con una nota del 13 novembre del 2014, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che le copie informatiche, per essere pienamente valide, devono essere riprodotte mediante un processo che assicuri lo stesso sistema di memorizzazione con la stessa sequenza di bit del documento originale, a pena di invalidità.
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