Scoperta la prima traccia della prova di diritto di penale. Riguarda la disciplina della fecondazione eterologa avvenuto all’estero. Di seguito la sentenza di riferimento.
In questo momento gli aspiranti avvocati stanno svolgendo la seconda prova scritta dell’esame di avvocato 2018, in materia di diritto penale. La prima traccia ha ad oggetto la disciplina italiana rispetto alla fecondazione eterologa avvenuta all’estero.
Una delle sentenze di riferimento per formulare un parere corretto è la n. 48696 del 17 novembre 2016. Qui gli ermellini si sono pronunciati sulla configurabilità o meno del reato di alterazione di stato in caso di registrazione di certificato di nascita del figlio concepito all’estero con maternità surrogata eterologa.
Vediamo cosa dice la sentenza.
Il caso
La sentenza della Corte di Cassazione penale di riferimento è la n. 48696 del 17 novembre 2016, con oggetto la fecondazione eterologa con maternità surrogata, ammessa in molti Paesi esteri ma non Italia.
Il fatto in questione trae origine da una decisione del G.U.P di Trieste, poi confermata anche in Corte d’Appello. In particolare, agli imputati era stato contestato il reato di alterazione dello stato civile dei neonati avuti mediante fecondazione eterologa avvenuta all’estero, con maternità surrogata.
Il reato in questione è disciplinato dall’articolo 567 del Codice Penale:
“Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la reclusione (da cinque a quindici anni) a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.”
In particolare, i due coniugi avrebbero alterato lo stato civile dei neonati, producendo false certificazioni indicanti la donna in giudizio come madre dei bambini nati in Ucraina, in seguito a pratiche di fecondazione eterologa e gravidanza con maternità surrogata.
Gli ermellini, confermando quando già stabilito dalla Corte d’Appello di Trieste, hanno assolto gli imputati perché il fatto non costituisce reato. La motivazione è la mancanza della prova certa del dolo generico (la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione generica o non corrispondente al vero sullo stato civile dei neonati). Infatti la coppia, consapevole del divieto di surrogazione di maternità vigente in Italia, aveva svolto l’iter per la fecondazione in Ucraina, dove invece è legale. Pertanto gli imputati hanno agito pensando che i certificati rilasciati dall’amministrazione ucraina fossero pienamente validi e regolari.
La decisione della Corte di Cassazione
La sentenza che abbiamo citato stabilisce che il reato di alterazione di stato ex 567 del del Codice Penale deve ritenersi escluso quando la dichiarazione di nascita viene effettuata ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R n. 396 del 2000, ovvero quando essa rispetta le norme stabilite dalla legge del luogo dove avviene la fecondazione e la maternità surrogata.
In conclusione, per la Corte di Cassazione l’atto di nascita di un cittadino italiano nato all’estero con fecondazione assistita e maternità surrogata, formato dalla competente autorità estera, va presentato all’autorità diplomatica italiana affinché venga validamente registrata. Dunque, se l’atto di nascita estero rispetta tutti i requisiti stabiliti dal Paese in questione (dove la maternità surrogata è legale) essi non possono costituire falsa attestazione o certificazione e non possono ritenersi falsi, anche se la fecondazione eterologa e con maternità surrogata non è consentita dalla legge italiana.
Invece, per il corretto svolgimento della seconda traccia, abbiamo selezionato 3 sentenze della Cassazione penale con oggetto il delitto di sostituzione di persona.
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