Esonero contributi con il decreto Sostegni bis: ecco a chi spetta

Teresa Maddonni

26 Maggio 2021 - 11:35

Un esonero dei contributi arriva con il decreto Sostegni bis in Gazzetta Ufficiale, ma non sarà per tutti. Vediamo a chi spetta e condizioni.

Esonero contributi con il decreto Sostegni bis: ecco a chi spetta

Esonero dei contributi con il decreto Sostegni bis in arrivo. Il testo del decreto n.73 del 25 maggio in Gazzetta Ufficiale, e in vigore da oggi, introduce una novità già annunciata dal ministro del Lavoro Andrea Orlando vale a dire l’esonero contributivo per le imprese del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio.

Pertanto l’esonero dei contributi, fermo restando quello introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 per chi rinuncia alla cassa integrazione e precedenti disposizioni, non viene riconosciuto a tutti. Le imprese che accedono all’esonero dei contributi del decreto Sostegni bis fino al 31 dicembre 2021 sono soggette ai divieti stabiliti dal decreto Sostegni e quindi al blocco dei licenziamenti.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede il testo del decreto Sostegni bis in Gazzetta Ufficiale.

Esonero contributi decreto Sostegni bis: a chi spetta

L’esonero dei contributi con il decreto Sostegni bis spetta alle imprese del turismo, stabilimenti termali e commercio a differenza delle precedenti disposizioni.

Come si legge all’articolo 43 -Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio del decreto in vigore l’esonero dei contributi è riconosciuto ai datori di lavoro dei settori sopra elencati, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero contributivo viene riparametrato e applicato su base mensile.

I datori di lavoro che violano i divieti di cui ai commi da 9 a 11 dell’articolo 8 del decreto Sostegni 1 in termini di blocco dei licenziamenti sono sottoposti alla revoca dell’esonero e all’impossibilità di presentare domanda di cassa integrazione Covid.

L’esonero dei contributi è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19». Come si legge nel testo del decreto l’esonero dei contributi “è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.”

Un ulteriore esonero contributivo è riconosciuto anche alle aziende appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo come da articolo 70 del decreto Sostegni bis. Si legge:

“Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell’epidemia da COVID-19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata al presente decreto legge, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.”

Lo stesso esonero, continua il testo, è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.

Per il turismo arrivano i bonus

L’esonero dei contributi non è l’unico aiuto previsto per il settore del turismo nel decreto Sostegni bis.

Il decreto Sostegni bis prevede infatti un bonus di due mesi per gli stagionali del turismo, e non solo introduce una indennità complessiva anche per i collaboratori sportivi.

Il medesimo bonus di 1.600 euro riservato agli stagionali del turismo viene concesso anche ai lavoratori dello spettacolo e ad altre categorie di lavoratori.

Il decreto Sostegni bis, lo ricordiamo, contiene anche una proroga di quattro mesi del reddito di emergenza che coprirà i nuclei familiari in difficoltà fino a settembre.

Iscriviti a Money.it