Il Fondo nuove competenze è previsto anche per i lavoratori in somministrazione assunti presso Agenzie per il Lavoro. A rispondere in merito è ANPAL con un recente aggiornamento delle Faq.
Il Fondo nuove competenze è destinato anche alla formazione dei lavoratori in somministrazione? La risposta è sì e arriva da ANPAL, l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro che gestisce la misura introdotta nel 2020 e prorogata anche per il 2021 con nuove domande che possono essere inviate entro il 30 giugno 2021.
In particolare il Fondo nuove competenze può essere richiesto, secondo le Faq aggiornate di ANPAL, anche per i lavoratori in somministrazione e a inviare la domanda deve essere l’Agenzia per il Lavoro e non l’azienda utilizzatrice.
Con l’accesso al Fondo nuove competenze introdotto dal dl Rilancio, e poi rifinanziato con il decreto Agosto, le aziende tramite accordo sindacale possono ridurre l’orario di lavoro destinando una parte alla formazione dei lavoratori. Vediamo nel dettaglio cosa prevede ANPAL per i lavoratori in somministrazione.
Fondo nuove competenze anche per i lavoratori in somministrazione
Il Fondo nuove competenze è destinato anche ai lavoratori in somministrazione. A prevederlo è ANPAL che lo ha scritto nelle Faq dedicate. Aggiornate lo scorso 25 marzo 2021 le Faq rispondono a un dubbio comune ovvero se il Fondo nuove competenze possa essere o meno utilizzato per i lavoratori in somministrazione assunti presso le Agenzie per il Lavoro e somministrati appunto alle aziende utilizzatrici.
Questa è la domanda che va ad arricchire le Faq di ANPAL:
“È possibile presentare istanza per lavoratori con contratto di somministrazione sia a tempo indeterminato che tempo determinato? L’istanza va presentata dall’azienda utilizzatrice o dal datore di lavoro (Agenzia per il Lavoro)?”
La risposta è che sì, anche per i lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato può essere fatta domanda per l’accesso al Fondo nuove competenze e che a presentare l’Istanza deve essere il datore di lavoro ovvero l’Agenzia per il Lavoro presso la quale risulta effettivamente assunto.
Saranno le Agenzie per il Lavoro a dover presentare Istanza ad ANPAL secondo le modalità previste. Con il nuovo decreto del 12 febbraio gli accordi sindacali per l’accesso al Fondo nuove competenze possono essere stipulati fino al 30 giugno 2021.
Fondo nuove competenze: sostituzione lavoratori
ANPAL sul Fondo nuove competenze risponde anche a un’altra domanda che riguarda la sostituzione dei lavoratori. Nell’istanza inviata ad ANPAL per l’accesso al Fondo nuove competenze l’azienda potrebbe inserire alcuni lavoratori che successivamente potrebbero non poter partecipare alla formazione per vari motivi come per esempio:
- aspettativa;
- dimissioni;
- distacco;
- inabilità al lavoro temporaneo/permanente;
- infortunio;
- malattia;
- rinuncia al corso o altro.
In questo caso la sostituzione con altri lavoratori è possibile? ANPAL risponde:
“Al fine di garantire il completo svolgimento delle attività formative per tutti i dipendenti nonché al fine di evitare variazioni al Piano formativo approvato dalla Regione competente, si precisa che non è possibile procedere alla sostituzione del personale che, per qualunque motivazione, non possa prendere parte alle attività di sviluppo delle competenze. Per tali dipendenti sarà possibile presentare un’altra istanza di contributo.”
Sarà fondamentale quindi per l’azienda che si trovi nella condizione che abbiamo esaminato per l’accesso al Fondo nuove competenze presentare una nuova istanza di accesso ai contributi per gli altri lavoratori a fronte di alcuni che non possono partecipare.
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