Forze Armate e Legge 104: il trasferimento non può essere negato

Simone Micocci

2 Agosto 2017 - 10:18

Il trasferimento giustificato dalla Legge 104 non può mai essere negato: le Forze Armate e i dipendenti pubblici devono essere trattati come quelli privati.

Forze Armate e Legge 104: il trasferimento non può essere negato

I lavoratori pubblici, come il personale delle Forze Armate, hanno gli stessi diritti dei privati di godere delle agevolazioni riconosciute dalla Legge 104. Lo ha stabilito il Tar di Reggio Calabria nella sentenza n°710 del 21 luglio con la quale è stato riconosciuto al personale delle Forze Armate il diritto ad essere trasferito qualora sussistano le condizioni previste dall’articolo 33 della Legge 104.

Nel dettaglio, il comma 5 dell’articolo 33 stabilisce che il lavoratore “ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso in un’altra sede”.

Al lavoratore dipendente - sia pubblico che privato - quindi è riconosciuto il diritto di chiedere il trasferimento in condizioni particolari, ovvero quando questo sia necessario per assistere un familiare handicappato.

Tuttavia, mentre nel settore privato il trasferimento giustificato dalla Legge 104 viene sempre concesso, nel pubblico non è sempre così. Ad esempio, nell’ultimo periodo sono sempre di più le amministrazioni militari che hanno respinto le richieste di trasferimento, giustificando il rifiuto sulla base di “generiche esigenze di servizio”.

Il Tar di Reggio Calabria però è intervenuto per frenare questa pratica diffusa tra le amministrazioni delle Forze Armate, stabilendo che sia il Ministero della Difesa che quello dell’Interno devono rispettare le stesse regole gravanti sul datore di lavoro privato. Per questo motivo non si può negare il trasferimento richiesto dal personale militare qualora ne sussistano le condizioni stabilite dall’articolo 33 della Legge 104.

Quando il trasferimento delle Forze Armate non può essere negato

Il comma 5 dell’articolo 33 riconosce al lavoratore dipendente il diritto di essere trasferito nella sede più vicina al familiare da assistere. Le condizioni necessarie per beneficiare del diritto al trasferimento sono indicate dal comma 3 dello stesso articolo, nel quale si legge che la persona da assistere deve essere una tra:

  • coniuge;
  • figlio.
  • parente o affine di secondo grado qualora i genitori della persona handicappata abbiano compiuto i 65 anni di età, oppure siano invalidi o deceduti.

In quest’ultimo caso il diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente; quindi non ci si può appellare alla Legge 104 per ottenere il trasferimento per la necessità di assistere un parente handicappato qualora un altro familiare ne abbia già fatto richiesta.

Il trasferimento non va negato alle Forze Armate

Nonostante il diritto al trasferimento sia espressamente riconosciuto dalla legge, molto spesso l’Amministrazione militare ha respinto le richieste presentate appellandosi alle motivazioni più disparate.

Ad esempio, nel caso di specie è stato negato il trasferimento di un poliziotto salentino in servizio nella provincia di Reggio Calabria - il quale aveva necessità di assistere il fratello gemello portatore di handicap - vista la necessità di avere più forze possibili in un contesto geografico caratterizzato da un elevato tasso di criminalità.

Il Tar di Reggio Calabria ha accolto il ricorso presentato dal poliziotto riconoscendogli il diritto al trasferimento. Per i giudici calabresi, infatti, è importante tutelare il diritto dei disabili di ricevere un’assistenza costante, e qualsiasi provvedimento che ne limita il beneficio deve essere giustificato da un motivo alquanto valido.

Nel dettaglio, l’Amministrazione nel decidere se concedere il trasferimento deve fare un’attenta comparazione costituzionale, valutando se le esigenze del datore di lavoro sono abbastanza importanti da giustificare una limitazione del diritto di assistenza della persona disabile.

È per questo che il rifiuto deve essere motivato in maniera “stringente” e “puntuale” dopo un preciso accertamento delle “cause concrete che ne escludano la possibilità”. Salvo motivazioni gravi ed eccezionali, quindi, il trasferimento del personale militare - sempre che sussistano le condizioni previste dalla legge 104 - non può essere mai negato.

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