Guida in stato di alterazione psico-fisica: ecco quali sanzioni prevede il Codice della Strada per chi prima di guidare assume delle droghe.
Chi guida un veicolo sotto l’effetto di stupefacenti o di sostanze psicotrope rischia delle pesanti sanzioni.
Queste sanzioni non prevedono solamente il pagamento di una somma di denaro ma anche pene detentive; questo perché guidare in stato confusionale può provocare gravi incidenti che possono compromettere la salute dell’automobilista e di tutti gli altri soggetti che circolano per le strade.
Le forze di polizia stradale però prima di applicare al conducente le sanzioni previste dal Codice della Strada devono accertare l’effettivo abuso di sostanze stupefacenti dell’automobilista. Per farlo questi hanno a disposizione diversi strumenti tra cui il “Kit triage” e il “Drug wipe”.
Ma a quanto ammontano le sanzioni? E quali pene detentive rischia chi guida sotto effetti di stupefacenti? Vediamo cosa prevede il Codice della Strada.
Le sanzioni previste
Il Codice della Strada prevede che chiunque guidi in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con una multa che può andare da un minimo di 1.500 euro fino ad un massimo di 6.000 euro e con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno.
Non solo, quando il reato viene accertato è prevista la sospensione della patente per un periodo che va da 1 a 2 anni. Questa sanzione amministrativa accessoria viene raddoppiata nel caso in cui il veicolo appartenga ad una persona estranea al reato. Inoltre nel caso di recidiva nel corso del triennio è prevista la revoca della patente.
Con la sentenza di condanna viene disposta poi la confisca del veicolo, salvo nel caso in cui lo stesso appartenga ad una persona estranea al reato.
Ma cosa succede se il conducente che ha assunto sostanze stupefacenti provoca un incidente stradale? In questo caso le suddette sanzioni saranno raddoppiate ed è prevista la revoca della patente.
Nel caso in cui ci dovessero essere morti o vengono causate lesioni a terzi il soggetto che viene sorpreso alla guida sotto l’effetto di stupefacenti rischia il carcere fino a 12 anni e la revoca della patente.
Bisogna specificare che a differenza di quanto previsto dalla legge per la guida in stato di ebrezza, dove viene indicato un tasso alcolemico che deve essere rispettato dal conducente, per la guida sotto l’effetto di stupefacenti la normativa non stabilisce un limite specifico.
Infatti chiunque venga sorpreso a guidare mentre è sotto l’effetto di qualsiasi sostanza stupefacente (compresa la cannabis) andrà incontro alle suddette sanzioni.
Quando le sanzioni vengono raddoppiate?
Sono previste sanzioni più pesanti per alcune categorie di soggetti ed in particolare per:
- i conducenti di età inferiore ai 21 anni (anche se guidano mezzi che non richiedono la patente) e per quelli che hanno conseguito la patente B da meno di tre anni;
- i conducenti professionali che trasportano persone o cose (alla guida di taxi, autobus, veicoli noleggiati con conducente), nonché per qualsiasi conducente di veicoli che possano trasportare piu’ di otto persone;
- i conducenti di mezzi pesanti, anche con rimorchio, autoarticolati e autosnodati.
In questi casi infatti le pene base sono aumentate, a discrezione del giudice, di un terzo o della matà.
Inoltre per i conducenti che trasportano più di 8 persone è prevista la revoca della patente. Negli altri casi invece questa è prevista solo nel caso di recidiva nel triennio.
Come avviene l’accertamento della violazione?
Il Codice della Strada prevede che le autorità competenti possono sottoporre i conducenti ad accertamenti attraverso apparecchi portatili che attestino che il soggetto ha assunto sostante stupefacenti o psicotrope.
Quando i suddetti accertamenti forniscono esito positivo o quando si ha ragione di pensare che il conducente abbia assunto sostanze stupefacenti, questo potrà essere sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia.
Nel caso in cui gli accertamenti non possano essere effettuati dal personale sanitario ausiliario delle forze di polizia stradale oppure se il conducente si rifiuta di sottoporsi a tali accertamenti, le autorità competenti possono accompagnare il soggetto presso strutture sanitarie pubbliche al fine di effettuare i suddetti esami.
© RIPRODUZIONE RISERVATA