L’INPS concede diverse tipologie di provvidenze economiche a sostegno di cittadini inabili come gli invalidi civili, i ciechi, e i sordi. Ecco una guida completa con le istruzioni per inoltrate la domanda per la concessione della provvidenza.
Secondo la Costituzione italiana i cittadini inabili, impossibilitati a lavorare, in difficoltà economica hanno il diritto all’assistenza sociale. L’INPS infatti, eroga diverse tipologie di provvidenze economiche a favore dei soggetti inabili come pensioni, indennità o assegni di mantenimento.
I cittadini in difficoltà si distinguono in tre categorie principali, gli invalidi civili, i ciechi e i sordi e sono tutelate e regolamentate da leggi diverse. A queste si aggiungo i cittadini affetti da talassemia major e drepanocitosi.
Di seguito la lista completa delle provvidenze a favore delle diverse tipologie di cittadini inabili.
Invalidi civili
L’INPS, secondo l’articolo 2 della legge 118 del 1971, considera invalidi civili e mutilati i cittadini
«affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali), che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età».
Hanno il diritto alla concessione dell’indennità di accompagnamento per invalidi civili anche i cittadini che abbiano compiuto più di 65 anni di età e abbiano persistenti problemi a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Non sono considerati invalidi civili e quindi non tutelati delle provvidenze qui elencate:
- gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, che vengono riconosciuti tali a seguito di cause specifiche derivanti dalla guerra, dalla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o di un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate);
- i ciechi e i sordomuti, per i quali provvedono altre leggi e provvidenze (elencate sotto).
A favore degli invalidi civili l’INPS prevede la concessione di:
- assegno mensile di assistenza;
- indennità mensile di frequenza;
- pensione di inabilità;
- indennità di accompagnamento.
Ciechi civili
La seconda categoria dei cittadini invalidi è quella dei ciechi civili, tra le prime categorie a vedersi riconosciuta una tutela, grazie all’assegno mensile erogatogli per la prima volta nel 1948. Seguirono la legge 632 del 1954, la legge 66 del 1962 e infine la legge 382 del 1970 valida ancora oggi.
Sono considerati ciechi civili i cittadini che, a seguito di visita medica presso la competente Commissione Sanitaria, siano riconosciuti
«affetti da cecità totale o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio».
Secondo l’attuale normativa i ciechi civili si distinguono in:
- Ciechi assoluti, con residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione a cui è riconosciuto il diritto a:
- pensioni di inabilità,
- indennità di accompagnamento. - Ciechi parziali, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti) a cui è riconosciuto il diritto a:
- pensione,
- indennità speciale.
Sordi
Anche a favore dei cittadini affetti da sordità l’INPS eroga due diverse provvidenze economiche. Secondo la legge sono considerati sordi i
«minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, fino a 12 anni, che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio. Si considera causa impeditiva del normale apprendimento del linguaggio parlato l’ ipoacusia (pari o superiore a 75 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore) che renda o abbia reso difficoltoso tale normale apprendimento.»
Per la concessione delle provvidenze economiche è stato stabilito come requisito di soglia uditiva una ipoacusia pari o superiore a 75 decibel.
A favore dei cittadini affetti da sordità l’INPS prevede la concessione della:
Lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi
Infine, l’INPS prevede una provvidenza economica anche a favore dei lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti affetti da talassemia major e drepanocitosi.
La legge 449 del 2001, all’articolo 39 prevede la concessione di
«un’indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi (anemia falciforme)».
Successivamente, la legge 350 del 2003 con l’articolo 3, comma 131 ha esteso i benefici della precedente legge anche ai «portatori di talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea.»
L’INPS prevede la concessione di un’indennità annuale a favore di questa categoria di cittadini.
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