Novità importanti in materia IRAP: la Legge di Stabilità 2016 ha incrementato le duduzioni fiscali IRAP per i soggetti di minori dimensioni e definito la questione dei medici. Ecco tutte le novità.
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto impostanti novità in materia di IRAP.
Innanzitutto, vengono incrementate le deduzioni IRAP per i soggetti minori che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Inoltre, la Legge di Stabilità 2016 ha definito con precisione il presupposto impositivo IRAP per i medici che svolgono la professione nell’ambito delle strutture ospedaliere.
Ecco tutte le novità 2016 in materia di IRAP, con particolare riferimento ai nuovi sconti per le imprese ed alla situazione dei medici.
IRAP, Legge di Stabilità 2016: aumento delle deduzioni per i contribuenti minori
Una prima novità importante in materia di IRAP è stata introdotta per i soggetti di minori dimensioni.
Grazie alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, a partire da oggi le imprese diverse dalle società di capitali ed i lavoratori autonomi minori possono fruire di extra deduzioni fiscali IRAP raddoppite. Vediamo perché, analizzando la normativa di base e le novità introdotte.
Il riferimento normativo è l’articolo 11, comma 4 bis del Decreto IRAP (D. Lgs. 446/1997) che stabilisce una:
“deduzione forfetaria di 8mila euro per tutti i soggetti Irap (società di capitali e di persone, imprenditori individuali, lavoratori autonomi ed enti commerciali o non commerciali) la cui base imponibile sia pari o inferiore a 180.759,91 euro”.
La normativa IRAP prevede poi un meccanismo volto a non penalizzare i soggetti che producono una base imponibile di poco superiore all’importo che dà diritto alla deduzione, che diversamente disporrebbero di un reddito netto
inferiore a quello dei contribuenti con valore della produzione inferiore, non avendo quindi diritto alla deduzione forfetaria.
Questo meccanismo, prevede, in particolare, i seguenti «scaglioni» di deduzione forfetaria IRAP:
- 8.000 euro per i contribuenti con valore della produzione fino a 180.759,91 euro;
- 6.000 euro per i contribuenti con valore della produzione fino a 180.839,91 euro;
- 4.000 euro per i contribuenti con valore della produzione fino a 180.919.91 euro;
- 2.000 euro per i contribuenti con valore della produzione fino a 180.999,91 euro.
Alle deduzioni forfetarie IRAP sopra elencate occorre aggiungere, per esplicita previsione dell’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del Dcreto IRAP, una extra deduzione forfetaria pari ad euro 2.500 per società di persone, imprese individuali e professionisti.
Con la Legge di Stabilità 2016 tale importo viene raddoppiato arrivando ad euro 5.000 per il primo scaglione di riferimento, portando quindi ad euro 13.000 (8.000 + 5.000) la deduzione forfetaria IRAP massima fruibile dalle imprese di minori dimensioni.
IRAP, Legge di Stabilità 2016: l’intervento in materia di medici operanti presso le strutture ospedaliere
La Legge di Stabilità 2016 interviene poi anche sull’annuale situazione dei medici operanti presso le strutture ospedaliere.
Viene modificato, in particolare, l’articolo 2 del decreto IRAP per stabilire che “non sussiste il requisito dell’autonoma organizzazione (e quindi il presupposto impositivo) ai fini Irap per i medici che esercitano la professione all’interno di strutture ospedaliere sulla base di specifiche convenzioni, laddove più del 75% del proprio reddito complessivo sia riconducibile all’attività svolta presso tali strutture, a prescindere dall’ammontare del reddito e delle spese sostenute”.
La materia dell’imposizione fiscale IRAP sui medici è particolarmente complessa e viene ormai discussa da molti anni.
Si ricorda, in questo senso, anche la recente sentenza della Consulta sull’esclusione IRAP per il medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
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