Novità per l’Irap 2024, cambia il termine per la presentazione della dichiarazione Imposta sui redditi attività produttive. Tutti gli appuntamenti dell’anno per l’Irap 2024.
Irap 2024: quando si paga l’imposta regionale sulle attività produttive?
Facciamo di seguito il punto su come funziona, chi paga l’Irap e quali sono le scadenze per il versamento.
L’Imposta regionale sulle attività produttive che colpisce il valore della produzione realizzato dalle aziende.
Per valore della produzione si intende la differenza tra i ricavi e i costi che contraddistinguono la gestione caratteristica, cioè il core business per il quale l’azienda è stata costituita e lavora.
Si tratta di una delle imposte più odiate dalle imprese italiane. Il motivo? È un’imposta che nella sua base imponibile comprende (parzialmente) il costo del lavoro e, di conseguenza, va a penalizzare quelle imprese che hanno una componente “capitale umano” molto accentuata.
In realtà, oggi la normativa fiscale prevede diverse deduzioni ed esenzioni Irap sulla componente lavoro, fattore assolutamente decisivo per una maggiore equità dell’imposta.
Sono in ogni caso in cantiere alcune novità in materia di Irap nell’ambito del progetto di riforma fiscale.
Nell’attesa, vediamo quando, chi e come si paga l’Irap 2024.
Il riferimento normativo è il Decreto Legislativo 446/1997.
Ecco la guida completa all’Irap con modalità di calcolo, base imponibile, aliquote e soggetti passivi.
Aliquote Irap 2024
L’Irap è un’imposta utilizzata per finanziare il Servizio Sanitario Nazionale e per sostenere il bilancio regionale, proprio per questo l’aliquota è formata da 2 parti.
L’aliquota Irap è fissata al 3,90% (vedi articolo 16 comma 1 Decreto Legislativo numero 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni).
Le Regioni hanno la facoltà di applicare un’aliquota più alta o più bassa fino a 0,92 punti percentuali, a seconda anche della diversa tipologia di impresa considerata.
Irap: quando si paga?
Il modello Irap deve essere presentato, in via autonoma:
- le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società e associazioni a esse equiparate (articolo 5 del Tuir), entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
- per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche, entro il 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Ai sensi dell’art. 38, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 la dichiarazione è presentata:
- per le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società e associazioni a esse equiparate (articolo 5 del Tuir), entro il 15 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro il quindicesimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, entro il 15 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Quando si paga quindi l’Irap?
L’Irap si deve pagare con il sistema degli acconti e saldi delle imposte sui redditi ovvero:
- entro il 30 giugno di ogni anno (salvo proroga) occorre versare il saldo dell’anno precedente più il primo acconto per l’anno successivo;
- entro il 30 novembre di ogni anno occorre invece versare il secondo acconto per l’anno successivo.
Irap: come si paga? Codice tributo e modello di pagamento F24
Come si paga l’Irap?
Bisogna utilizzare il modello di pagamento F24, indicando i codice tributo di seguito riportati, a seconda dei casi:
Descrizione imposta Irap da pagare | Codice tributo da utilizzare |
---|---|
Imposta regionale sulle attività produttive saldo | codice tributo 3800 |
Interessi pagamento dilazionato tributi regionali | codice tributo 3805 |
Irap acconto prima rata | codice tributo 3812 |
Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione | codice tributo 3813 |
Irap - versamento mensile - art. 10 bis, comma 1, dlgs. 446/97 - ( risoluzione n. 51 del 15/02/2008 | codice tributo 3858 |
Irap - contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 dl 78/2010 | codice tributo 9934 |
Irap- contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 dl 78/2010 - interessi | codice tributo 9935 |
Sanzioni relative all’Irap - contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29, dl 78/2010 | codice tributo 9971 |
Accertamento con adesione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’Irap a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art. 13 d.lgs 472/1997 | codice tributo 1987 |
Accertamento con adesione - Spese di notifica per atti impositivi | codice tributo 9400 |
Accertamento con adesione - Irap e relativi interessi accertamento con adesione | codice tributo 9415 |
Accertamento con adesione - Sanzione e altre somme dovute relative all’Irap accertamento con adesione | codice tributo 9416 |
Accertamento con adesione - Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie | codice tributo 9424 |
Accertamento con adesione - Irap e relativi interessi - adesione al verbale di constatazione-art. 5 bis, d.lgs n. 218/1997- risoluzione n. 426 del 6/11/2008 | codice tributo 9908 |
Accertamento con adesione - Sanzione ed altre somme dovute relative all’Irap- adesione al verbale di constatazione - art. 5 bis, d.lgs n. 218/1997- risoluzione n. 426 del 6/11/2008 | codice tributo 9909 |
Accertamento con adesione - Irap e relativi interessi - adesione all’invito a comparire -art. 5 c. 1 bis -dlgs n. 218/1997 | codice tributo 9920 |
Accertamento con adesione - Sanzione e altre somme relative all’Irap- adesione all’invito a comparire -art.5, c. 1bis, dlgs n. 218/1997 | codice tributo 9921 |
Accertamento con adesione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’Irap a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 9949 |
Conciliazione giudiziale - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’Irap a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art.13 d.lgs. 472/1997 | codice tributo 1987 |
Conciliazione giudiziale - Spese di notifica per atti impositivi | codice tributo 9400 |
Conciliazione giudiziale - Sanzione per decadenza da rateazione relativa all’Irap - art. 29, c.1, lettera a), d.l. n. 78/2010 | codice tributo 9478 |
Conciliazione giudiziale - Irap e relativi interessi conciliazione giudiziale | codice tributo 9512 |
Conciliazione giudiziale - Sanzione e altre somme dovute relative all’Irap conciliazione giudiziale | codice tributo 9513 |
Conciliazione giudiziale - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’Irap a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 9949 |
Definizione delle sole sanzioni - Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie | codice tributo 9424 |
Definizione delle sole sanzioni - Sanzione pecuniaria relativa all’Irap definizione delle sole sanzioni | codice tributo 9607 |
Definizione delle sole sanzioni - Sanzione - utilizzo componenti reddituali negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati - art. 8, c. 2, d.l. n.16/2012 | codice tributo 9695 |
Omessa impugnazione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’Irap a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 1987 |
Omessa impugnazione Irap e relativi interessi - recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione - controllo sostanziale | codice tributo 7452 |
Omessa impugnazione Irap - recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione - sanzione - controllo sostanziale | codice tributo 7453 |
Omessa impugnazione Irap - spese di notifica per atti impositivi | codice tributo 9400 |
Omessa impugnazione Irap - Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie | codice tributo 9424 |
Omessa impugnazione Irap e relativi interessi omessa impugnazione | codice tributo 9466 |
Omessa impugnazione Irap - sanzione e altre somme dovute relative all’Irap omessa impugnazione | codice tributo 9467 |
Omessa impugnazione Irap - sanzione per decadenza da rateazione relativa all’Irap - art. 29, c.1, lett. a), d.l. n. 78/2010 | codice tributo 9478 |
Omessa impugnazione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’Irap a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 9949 |
Reclamo e mediazione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’Irap a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 1987 |
Reclamo e mediazione - Sanzione per decadenza da rateazione relativa all’Irap - art. 29, c.1, lett. a), d.l. n. 78/2010 | codice tributo 9478 |
Reclamo e mediazione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’Irap a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 9949 |
Reclamo e mediazione - Irap e relativi interessi-reclamo e mediazione di cui all’art. 17-bis d.lgs. 546/1992 | codice tributo 9955 |
Reclamo e mediazione - Sanzioni dovute relative all’Irap - reclamo e mediazione di cui all’art. 17-bis d.lgs.546/1992 | codice tributo 9956 |
Ravvedimento operoso - Interessi sul ravvedimento Irap - art. 13 d. lgs. n. 472 del 18/12/1997, ris. n. 109/e del 22/05/2007 | codice tributo 1993 |
Ravvedimento operoso: - sanzione pecuniaria Irap | codice tributo 8907 |
Soggetti passivi: chi deve pagare l’Irap nel 2024?
Chi sono i soggetti passivi dell’Irap?
I soggetti passivi Irap sono individuati dall’articolo 3 del D. Lgs. 446/1997 ovvero:
- soggetti passivi IRES;
- società di persone ed enti equiparati;
- esercenti arti e professioni in forma associata;
- amministrazioni pubbliche.
La Legge di Stabilità 2016 ha abrogato la lettera d) primo comma dell’articolo 3 del Decreto Irap, esonerando così i titolari di reddito agrario.
Di conseguenza, a partire dal 2016, non sono più soggetti passivi Irap coloro che per natura dichiarano un reddito agrario (ditte individuali, società semplici e enti non commerciali) allo stesso modo dei contribuenti che producono, svolgendo un’attività agricola, un reddito di impresa in qualità di società di persone o di capitali.
La legge di bilancio per il 2022 ha, invece, previsto che a partire dall’anno di imposta 2022 l’Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni.
C’è però un caso particolare: cosa succede se il professionista viene aiutato nell’espletamento del suo lavoro dal coniuge? Possono verificarsi due ipotesi. Se il coniuge svolge mero lavoro materiale occasionale, ad esempio segretario, il professionista continua a essere esentato dal versamento Irap anche se il volume di affari è consistente.
Se il coniuge, invece, svolge le stesse mansioni e magari è iscritto all’albo dei professionisti, ad esempio due avvocati nello stesso studio, si configura un’autonoma organizzazione che potenzia la capacità produttiva del professionista e l’Irap è dovuta.
Irap: calcolo base imponibile ed imposta
Il metodo di calcolo della base imponibile e dell’Irap varia a seconda della categoria di soggetti passivi considerati.
Per le società di persone e di capitali, gli enti commerciali residenti (diversi dalle banche e dalle assicurazioni) e gli imprenditori individuali, la base imponibile Irap si calcola come segue:
- Differenza tra valore e costo della produzione (Conto Economico Lett. A - Lett. B);
- + la componente non deducibile di costo del lavoro, svalutazione crediti compresi nell’attivo circolante, perdite su crediti, componente finanziaria dei canoni di leasing.
Alla base imponibile così ottenuta va applicata l’aliquota dovuta nel periodo d’imposta considerato.
Irap: presupposto e fattispecie imponibile
Perché pagare l’Irap?
Il presupposto dell’Irap è individuato dall’articolo 2 del D. Lgs. 446/1997:
“ esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione ed allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e l’amministrazione dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto dell’imposta.”
In linea generale, quindi, i requisiti individuati per la soggettività passiva Irap sono due:
- abitualità, per cui lo svolgimento dell’attività deve essere continuo;
- autonomia, per cui la mancanza di una qualsivoglia forma organizzativa presuppone la mancata soggettività passiva Irap.
Irap e bilancio dello Stato: dove vanno a finire i soldi che paghiamo per l’Irap?
Una curiosità: a cosa serve l’Irap? In altre parole, i soldi che lo Stato riceve per l’Irap dove vanno a finire? A questo proposito potrebbe essere sorprendente sapere che circa un terzo del gettito fiscale ricavato dall’Irap serve a finanziare la sanità (che dopo la riforma del titolo V della Costituzione del 2001 è una materia di competenza regionale).
La parte restante serve a finanziare il bilancio pubblico regionale.
leggi anche
Irap 2024, scadenza, modelli approvati e novità
© RIPRODUZIONE RISERVATA