IVA: quali sono le violazioni formali non sanzionabili?

Valentina Pennacchio

29 Maggio 2013 - 12:56

IVA: quali sono le violazioni formali non sanzionabili?

Le violazioni formali sono quelle che non incidono sulla determinazione della base imponibile o dell’imposta, nonchè quelle che non arrecano alcun pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo dell’Amministrazione finanziaria. Si precisa che queste due condizioni devono sempre coesistere.

E’ noto che in materia di legislazione tributaria sarebbe necessaria una grande semplificazione, volta ad eliminare le norme superate e ad introdurre una netta distinzione, sul piano sanzionatorio, tra i principi che distinguono le violazioni formali da quelle sostanziali.

Partendo da questo assunto, bisognerebbe quindi individuare tutte le ipotesi di violazione formale e consolidare il principio per cui non possono essere sanzionabili le violazioni che non incidono sul gettito fiscale del contribuente e non intralciano le operazioni di accertamento di violazioni di altri soggetti.

Violazioni formali non sanzionabili

Quali sono le circostanze di non punibilità in caso di errori per assenza di colpa dell’autore?

  • errore sul fatto: si tratta dell’errore del contribuente, il quale è convinto di avere un comportamento diverso da quello vietato. In tal caso l’errore non deve derivare da colpa per imprudenza, negligenza o imperizia, ovvero quando l’errore poteva essere evitato con l’ordinaria diligenza;
  • errore di diritto: è dovuto all’incertezza sull’ambito di applicazione della norma violata, circostanza che non presuppone punibilità, come ha sentenziato la Ctr della Sardegna (sentenza 7.1.2013). Più in generale l’errore dovuto alla mancata conoscenza della legge è sanzionabile, a meno che non l’ignoranza della legge tributaria sia inevitabile, ovvero nei casi in cui esiste una normativa contraddittoria e, quindi, fuori dalla portata di un contribuente con media capacità di comprensione delle norme giuridiche.

La Ctp di Varese aggiunge alle violazioni formali non sanzionabili il mancato tempestivo invio al fornitore della dichiarazione di intento, purchè si rispetti sempre un principio: non arrecare danno all’Erario.

Si realizza invece l’omesso versamento per colpa di terzi quando il versamento di un tributo è omesso per fatto illecito compiuto da terzi (esempio commercialista), purchè detto fatto venga denunciato all’Autorità giudiziaria.

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