Il professore che minaccia di bocciare lo studente commette reato? La sentenza della Cassazione

Stefania Manservigi

25/05/2017

Il Professore può minacciare lo studente di bocciatura o commette reato? Ecco cosa dice la sentenza della Cassazione.

Il professore che minaccia di bocciare lo studente commette reato? La sentenza della Cassazione

Gli esami di maturità 2017 si avvicinano e cresce l’ansia degli studenti non solo in vista dell’esame di Stato ma anche degli scrutini.

Quante volte un professore, di fronte alla mancata preparazione di uno studente, ha minacciato di bocciarlo o di dare il debito nella sua materia? Sempre più spesso, negli ultimi tempi, gli studenti avvertono questi atteggiamenti dei professori come comportamenti pretenziosi, a volte discrezionali, e non come normale esercizio del loro dovere.

Ma fino a che punto può spingersi un insegnante nel punire un proprio alunno? Un professore che minaccia di bocciatura uno studente commette un reato?
Sulla questione è intervenuta recentemente la Corte Costituzionale. Vediamo cosa dice la sentenza.

Se il prof minaccia di bocciatura lo studente commette reato? La sentenza

Il professore può minacciare di bocciatura lo studente impreparato oppure commette reato? Sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione con una sentenza del 2015, la n. 47453, che riconosce alla minaccia verbale utilizzata dal professore per riprendere l’alunno natura di reato andandosi a configurare una:

«violenza psicologica che potrebbe causare un pericolo alla salute dell’alunno».

In questo caso il reato che si presume integrato è quello previsto nell’art. 571 del codice penale, rubricato come «Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina». In base alla fattispecie prevista nel codice, infatti, viene punito chiunque abusa dei mezzi di correzione e disciplina nei confronti di una persona a lui affidata “per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte” qualora questo abuso provochi pericolo di una malattia nel corpo e nella mente.

Nel caso di un professore il potere riconosciuto allo stesso è quello dello ius corrigendi.

Qualora il professore minacci di bocciatura l’alunno il reato non scatta però in automatico. Per capire se l’insegnante abusa del suo potere o esercita semplicemente i poteri derivanti dal suo ruolo occorre applicare il principio di proporzionalità; ciò significa che, di fronte a un comportamento scorretto dell’alunno, la reazione dell’insegnante deve essere proporzionale.

Minaccia di bocciatura: reato solo in caso di pericolo di malattia

Il professore che minaccia un alunno di bocciatura non commette quindi sempre un reato, ma lo commette solo quando venga meno il principio di proporzionalità e venga integrata la fattispecie di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.

Non solo. Esiste un altro elemento necessario affinché la minaccia verbale dell’insegnante possa considerarsi reato: il pericolo di una malattia nel corpo e nella mente innescato dalla condotta dell’insegnante.

Sarà la parte lesa, in questo caso, a dover fornire prova della violenza psicologica e delle conseguenze della stessa.

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